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ARIA / GIURISPRUDENZA

Deve conclusivamente affermarsi - con riferimento al regime previgente rispetto alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 128 del 2010 , applicabile nel caso in esame ratione temporis - che il combinato disposto del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 269, comma 1 ...

La difesa sostiene che il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale non sarebbe - nel caso di specie - condizione per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera; con la conseguenza che non si sarebbe verificata alcuna decadenza da ...

Il giudice del merito nella motivazione della sentenza ha affermato che la responsabilità penale dell'imputato sussisteva per il fatto che l'attività svolta non solo rientrava tra quelle potenzialmente produttive di emissioni inquinanti, ma in concreto qu ...

Il Giudice non si è quindi limitato a registrare la mera assenza dell'autorizzazione ma ha dato conto in motivazione dell'accertata presenza del presupposto del reato (impianto concretamente capace di produrre emissioni nell'atmosfera), la cui esistenza o ...

Il titolare aveva approntato un sistema di campionamento (necessario anche per effettuare l'autocontrollo) soltanto sul punto di emissione E1, non anche sugli altri nove, così come soltanto su questo erano stati predisposti i filtri (dep. M.: Mancavano dei filtri all'impianto di abbattimento, ai nove punti...l'azienda ha effettuato un controllo al numero 1, all'impianto dei mulini...nell'E1 si vede la componente impiantistica, negli altri non c'è l'impianto di abbattimento). La sentenza ha riportato sul punto anche le parole dello stesso C., pienamente confessorie della condotta illecita e del tutto omesse nel presente ricorso; in particolare, questi aveva ammesso di aver eseguito i controlli ed apposto i filtri soltanto dove produciamo il mangime, dove c'è la massima concentrazione di polveri (punto E1), non anche nei silos (gli altri 9 punti)

Per la configurabilità del reato occorre che le emissioni siano effettivamente sussistenti posto che l'art. 269 T.U.A. prescrive che l'autorizzazione deve essere richiesta per "tutti gli stabilimenti che producono emissioni" e l'art. 267 ...

L'imputato si ferma, per così dire, alla forma della "delega" ma non contesta, nella sostanza, di aver esercitato le attribuzioni e le funzioni in essa analiticamente descritte che addirittura gli conferivano la rappresentanza della soci ...

La natura del reato (di pericolo concreto) e il diverso criterio di valutazione della tollerabilità delle emissioni olfattive, comporta che sia sufficiente l'apprezzamento diretto delle conseguenze moleste da parte anche solo di alcune persone, dalla cui testimonianza il giudice può logicamente trarre elementi per ritenere l'oggettiva sussistenza del reato, a prescindere dal fatto che tutte le persone siano state interessate o meno dallo stesso fenomeno o che alcune non l'abbiano percepito affatto. Nè è necessario un accertamento tecnico

Il Tribunale, come fondatamente lamenta il ricorrente, ha omesso ogni riferimento in ordine alle effettive emissioni in atmosfera in relazione all'attività di produzione e commercializzazione da parte del ricorrente di infissi interni ed esterni e materia ...

Va osservato che, seppure è vero che nella tabella di cui al punto 1.3. già ricordato sopra viene indicato il mero parametro del COT senza alcuna specificazione, ciò non significa che da ciò possa desumersi la volontà del legislatore di escludere da esso ...

Per emissioni non autorizzate si intende , per costante indirizzo di questa Corte, un reato permanente, formale e di pericolo, che non richiede neppure che l'attività inquinante abbia avuto effettivo inizio, essendo sufficiente la sola sottrazione della s ...

I giudici del riesame, non si limitano ad analizzare le risultanze della consulenza del Pubblico Ministero, ma prendono in esame anche le argomentazioni sviluppate in quella della difesa, osservando, però, che, a fronte di quanto accertato dai tecnici del ...

Deve, in ogni caso, ricordarsi che la stessa giurisprudenza di questa Corte ha affermato, sotto la vigenza della precedente normativa, che l'esercizio di un impianto di autocarrozzeria suscettibile di dare luogo all'emissione di fumi in atmosfera senza av ...

Il denunciato art. 13 prevede che «Al fine della tutela e valorizzazione delle produzioni agricole, le industrie insalubri che emettono in atmosfera e che abbiano subito provvedimento di sequestro del proprio impianto per violazioni al Testo Unico Ambientale ed al Codice Penale, al fine della riattivazione e riaccensione dell’impianto sono sottoposti a nuova procedura autorizzativa. Nelle more della nuova eventuale autorizzazione è sospesa l’attività relativa alle emissioni in atmosfera». La disposizione in esame viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, poiché detta una disciplina delle sanzioni, per le violazioni in materia di emissioni nell’atmosfera, difforme da quanto previsto dall’art. 278 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Per costante indirizzo di legittimità, il reato di cui all'art. 674 cod. pen. (Getto pericoloso di cose) è configurabile anche in presenza di "molestie olfattive" promananti da impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosf ...

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