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TECNICHE CONTROLLO E SANZIONI / GIURISPRUDENZA

Ciò premesso, osserva la Corte che il Tribunale ha escluso la portata liberatoria della delega (quanto al delegante) in forza di una motivazione fondata su un oggettivo riscontro e non manifestamente illogica, come tale non censurabile; in particolare, la ...

La sentenza ha evidenziato che nel verbale sottoscritto era contenuta l'esatta indicazione del luogo in cui le analisi si sarebbero svolte, con la precisazione che "qualora vogliate presenziare, dovrà esserne data comunicazione telefonica al laboratorio indicato entro le ore 17.00 del giorno del campionamento". Il che, all'evidenza, sta a significare - come ritenuto dal Giudice - che del giorno medesimo, ivi non menzionato, sarebbe stato comunque dato tempestivo avviso alle parti, proprio per consentire loro di effettuare la comunicazione; quel che i ricorrenti invero non negano, limitandosi a contestare il difetto di indicazione nel verbale del giorno di analisi (per certo, superato dal successivo avviso) e "l'onere di telefonata" posto a carico degli stessi (per certo, insuscettibile di costituire motivo di qualsivoglia nullità o mera irregolarità delle operazioni). E fermo restando, peraltro, che - per costante indirizzo di questa Corte - l'art. 223 disp. att. cod. proc. pen. non prescrive la notifica dell'avviso in esame e non fissa particolari modalità esecutive al riguardo (anzi, nell'ipotesi del comma 1, prevede possa essere dato "anche oralmente"), di talchè può essere utilizzato qualunque strumento idoneo a comunicare i dati necessari

Il Tribunale di Avellino ha puntualmente richiamato il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 259, comma 2, disposizione che prevede la confisca obbligatoria, in deroga al regime generale di tipo facoltativo di cui all'art. 240 c.p. , sicchè il mezzo di trasporto utilizzato per il traffico o per il trasporto illecito di rifiuti - o per le altri ipotesi tipizzate - è oggetto di una presunzione legislativa di pericolosità che ne giustifica la confisca

In altri termini, se un soggetto - anche, come nel caso di specie, mero "detentore" di rifiuti - appresta una serie di condotte finalizzate alla gestione di rifiuti, mediante preliminare raccolta, raggruppamento, trasporto e vendita di ...

Non è la astratta qualifica soggettiva, bensì la condotta concretamente posta in essere di gestione abusiva di rifiuti a rilevare ai fini dell'applicabilità della fattispecie in oggetto, che può essere "svolta anche di fatto o in modo secondario", purchè in assenza di uno dei titoli abilitativi, e che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità. Sarebbe sufficiente essere privi - come normalmente si rileva - della qualifica soggettiva asseritamente richiesta dalla norma per sottrarsi all'applicazione della fattispecie incriminatrice. Inoltre risulta che il trasporto ed il conseguente commercio di rifiuti ferrosi siano stati effettuati in dieci distinte occasioni.

Per costante indirizzo di questa Corte, l'avviso per l'espletamento delle analisi di laboratorio riguardanti le acque non deve essere necessariamente dato nelle mani del titolare dello scarico, essendo sufficiente che lo stesso venga consegnato a dipenden ...

La Corte di appello avrebbe escluso l'elemento soggettivo del reato in forza di un totale travisamento delle emergenze probatorie, come peraltro ben evincibile dalla premessa della sentenza, secondo la quale gli imputati si sarebbero muniti delle necessarie autorizzazioni amministrative e sanitarie; quel che però non risponderebbe al vero. Profili di manifesta illegittimità, dunque, diffusamente richiamati nella sentenza di prime cure, confermati in via definitiva dalle pronunce della giustizia amministrativa indicate negli atti di gravame e, peraltro, non contestati dalla sentenza in esame nella loro oggettività; profili, tuttavia, ai quali la stessa pronuncia non ha dedicato alcuna considerazione limitandosi ad affermare, in termini tanto generici quanto apodittici, che il contrasto dei permessi (di costruire, n.d.e.) con la normativa urbanistica non appare talmente palese, nè appare talmente illogico ed in palese contrasto con la normativa dei rifiuti il ricorso alla procedura semplificata per l'impianto di compostaggio, si da giustificare la decisione assunta.

La sentenza è interessante per gli operatori di polizia in quanto raccoglie alcune formule utilizzate per l'invalidazione dell'ordinanza ingiunzione in materia di scarichi sotto l'aspetto prettamente formale, quali ad esempio ..."inapplicabilità ...

Il vaglio della violazione del divieto di bis in idem in relazione al c.d. doppio binario sanzionatorio (amministrativo e penale) avviene con riguardo a quattro parametri che concernono, rispettivamente, la natura della sanzione, l'identità delle violazio ...

Il D.Lgs. n. 46 del 2014 una disciplina transitoria con riferimento alla necessità di disporre la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente per l'irrogazione delle nuove sanzioni amministrative introdotte dall'11 aprile 2014, trova ap ...

In tema di smaltimento dei rifiuti, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte con riguardo alla previgente disciplina, attraverso argomentazioni riferibili anche all'attuale normativa di settore, integra il reato omissivo punito dall' art. 50, comma secondo del D.Lgs. n. 22 del 1997, la mancata osservanza dell'ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'art. 14, comma 3, citato decreto, con la quale si intima al proprietario (o possessore) dell'immobile, ove risulta giacente un deposito incontrollato di rifiuti, la rimozione degli stessi, senza che possa avere rilevanza il fatto che l'accumulo dei rifiuti non sia ascrivibile al comportamento del destinatario dell'intimazione o risalga a tempi antecedenti l'acquisto dell'immobile stesso Sez. 3, n. 22791 del 02/04/2004 (dep. 14/05/2004), Armani, Rv. 228615; Sez. 3, n. 2853 del 12/12/2006 (dep. 25/01/2007), Lefebre, Rv. 235876.

In tema di smaltimento dei rifiuti, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte con riguardo alla previgente disciplina, attraverso argomentazioni riferibili anche all'attuale normativa di settore, integra il reato omissivo punito dall' art. 50, comma secondo del D.Lgs. n. 22 del 1997, la mancata osservanza dell'ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'art. 14, comma 3, citato decreto, con la quale si intima al proprietario (o possessore) dell'immobile, ove risulta giacente un deposito incontrollato di rifiuti, la rimozione degli stessi, senza che possa avere rilevanza il fatto che l'accumulo dei rifiuti non sia ascrivibile al comportamento del destinatario dell'intimazione o risalga a tempi antecedenti l'acquisto dell'immobile stesso

Orbene dal complesso motivazione delle due sentenze risulta che la responsabilità del ricorrente è fondata non solamente sulla accertata titolarità del diritto di proprietà dell'appezzamento di terreno di cui al capo A) e sulla disponibilità del secondo terreno, posto nelle vicinanze, per essere di proprietà della di lui sorella e concesso in comodato dalla stessa alla si lui moglie (capo B), ma anche sulla condotta di consapevole agevolazione, costituente concorso morale, con il gestore della discarica, desunta dalla circostanza che il ricorrente era in possesso ed ha prodotto agli atti le bolle di accompagnamento del compost dello stesso tipo di quello rivenuto sui terreni ove vi era la discarica. L'essere in possesso dei documenti di trasporto dei rifiuti, destinati peraltro al di lui fratello, e la circostanza che i rifiuti di cui al documento di trasporto erano stati rivenuti depositati sul proprio terreno ovvero su un terreno nella sua diponibilità sono elementi di prova del reato. La motivazione è congrua, logica e corretta sul piano del diritto

La ratio decidendi della sentenza impugnata è incentrata sulla pretesa scusabilità dell'errore nel quale è incorso l'imputato nella vendita dei rifiuti, in considerazione della "notevole complessità della normativa che disciplina la materia della gestione dei rifiuti", "della natura di extrema ratio del diritto penale" e della mancanza di professionalità nell'attività di vendita dei rifiuti; da tali elementi, oltrechè dalla modestia del ricavo della vendita, dal rilascio delle proprie generalità al centro di raccolta, e dalla assenza di contrarie indicazioni da parte della ditta acquirente, veniva dunque desunta la mancanza di "prova che l'imputato fosse consapevole del carattere illecito della propria condotta". Ma non è così ....

Ll'imputato aveva sostenuto di non essere stato in grado di verificare alcunchè dell'attività condotta all'interno del fondo comodato alla Idee Costruzioni, poichè la rete plastificata, pacificamente recingente lo stesso, era talmente alta da non consentirne la visuale all'interno, risultando dallo stesso verbale di accertamento redatto dalla pg operante che detta rete era alta metri 2

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