Consulenza gestionale e legale

ricerca
ricerca

rifiuti
acqua
rumore
aria
suolo
adr
tecniche di controllo e sanzioni
certificazione ambientale

RIFIUTI / GIURISPRUDENZA

La doglianza, peraltro, si appalesa anche manifestamente infondata, in quanto, quand'anche si ritenesse valido l'assunto difensivo circa la liceità della prosecuzione dell'attività a seguito dell'applicazione del principio del c.d. silenzio - assenso, ciò ...

Il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani, secondo il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, è, invero, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti e l'esenzione dalla tassazione d ...

E' pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui colui che conferisce i propri rifiuti a soggetti terzi per il recupero o lo smaltimento ha il dovere di accertare che questi ultimi siano debitamente autorizzati allo svolgimento delle operazioni, con ...

Deve ritenersi sussistente l'obbligo di iscrizione nell'albo nazionale dei gestori ambientali, sia pure con modalità semplificate ed oneri minori, per le imprese che effettuano la raccolta ed il trasporto di propri rifiuti non pericolosi come attività ord ...

la Corte territoriale nel riconoscere, correttamente, quanto dedotto nell'atto impugnato dal difensore, ovvero, che - in tema di rifiuti - il produttore possa alternativamente e facoltativamente adeguarsi al criterio quantitativo o a quello temporale, ovvero, possa conservare i rifiuti per non più di tre mesi in qualsiasi quantità, oppure possa conservarli per un anno purchè non raggiungano (anche con riferimento ai rifiuti pericolosi) i limiti volumetrici previsti dalla norma di riferimento (D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, lett. bb), ha, nondimeno, tenuto conto dell'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui l'inosservanza anche di una sola delle condizioni previste e imposte per il deposito temporaneo, trasforma, automaticamente, l'attività oggetto del deposito in illecita gestione dei rifiuti o in abbandono degli stessi, e pertanto, in una condotta a rilevanza penal.

Condannata proprietaria dell'immmobile per aver consintito un attività non autorizzata di smaltimento rifiuti, consistente nella frantumazione di inerti da demolizione e aver provveduto al loro spianamento e livellamento al suolo. l giudice, a parere della difesa, invece, avrebbe condannato senza tenere in considerazione che l'art. 183, lett. b), n. 2, del D.Lgs. n. 152 del 2006., consente al titolare dell'immobile, che procede alla ristrutturazione o alla costruzione, di depositare temporaneamente le macerie prodotte sul suolo, risultando irrilevanti le modalità di raggruppamento delle stesse.

Nel caso di specie, come correttamente osservato dal Procuratore generale nella sua requisitoria, la situazione riscontrata, ancorchè riferibile ad un unico episodio, era caratterizzata dal conferimento di rifiuti riferibili ad un'attività di autotrasporto, effettuata tanto dalla società del ricorrente che dalla ditta dalla quale dipendeva il ricorrente, correlando entrambi i soggetti coinvolti ad una specifica attività imprenditoriale. Inoltre, la tipologia dei rifiuti (un grosso filtro d'aria esausto di camion/pullman, alcune latte di solventi vuote ed ancora intrise di sostanza inquinate, cartoni intrisi di idrocarburi, parti di carrozzeria di pullman), oltre a ricondurre alle suddette attività imprenditoriali, consente di ritenere, quanto meno con riferimento alle parti meccaniche e di carrozzeria, che le stesse siano state precedute da altre attività prodromiche al trasporto ed al successivo conferimento

L'inosservanza dei requisiti e delle condizioni previsti nella comunicazione di inizio attività si traduce nell'esercizio dell'attività stessa in assenza dei requisiti richiesti per il suo svolgimento, sia perché in base al combinato disposto di cui agli ...

Accettava presso l'impianto anche rifiuti provenienti da privati, in violazione delle limitazioni, previste nell'atto autorizzativo e avviava l'attività di messa in riserva e trattamento di rifiuti speciali in data antecedente all'accettazione da parte de ...

Sussistendo, in definitiva, un ragionevole dubbio circa l'ambito di operatività delle disposizioni comunitarie che l'ultimo intervento del legislatore nazionale espressamente richiama, ritiene il Collegio che il presente processo sia sospeso, rimettendo gli atti alla Corte di Giustizia affinchè si pronunci sui seguenti quesiti:
a) Se l'allegato alla Decisione 2014/955/UE ed il Regolamento UE n. 1357/2014 vadano o meno interpretati, con riferimento alla classificazione dei rifiuti con voci speculari, nel senso che il produttore del rifiuto, quando non ne è nota la composizione, debba procedere alla previa caratterizzazione ed in quali eventuali limiti;
b) Se la ricerca delle sostanze pericolose debba essere fatta in base a metodiche uniformi predeterminate;
c) Se la ricerca delle sostanze pericolose debba basarsi su una verifica accurata e rappresentativa che tenga conto della composizione del rifiuto, se già nota o individuata in fase di caratterizzazione, o se invece la ricerca delle sostanze pericolose possa essere effettuata secondo criteri probabilistici considerando quelle che potrebbero essere ragionevolmente presenti nel rifiuto;
d) Se, nel dubbio o nell'impossibilità di provvedere con certezza all'individuazione della presenza o meno delle sostanze pericolose nel rifiuto, questo debba o meno essere comunque classificato e trattato come rifiuto pericoloso in applicazione del principio di precauzione

E' del tutto evidente che tale prova non può certo essere fornita mediante mera testimonianza, come si sostiene in ricorso, atteso che il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 184-bis richiede condizioni specifiche che devono essere adeguatamente documentate anche e sopratutto sotto il profilo prettamente tecnico, involgendo, come è noto, le caratteristiche del ciclo di produzione, il successivo reimpiego, eventuali successivi trattamenti, la presenza di caratteristiche atte a soddisfare, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e l'assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Ne deriva che la società contribuente è tenuta a pagare la tassa per i parcheggi in quanto essi sono aree frequentate da persone e quindi produttive di rifiuti in via presuntiva, rimanendo a suo carico l'onere di provare con apposita denuncia ed idonea do ...

La sentenza impugnata, pur avendo correttamente dato atto, alla stregua dei criteri delimitativi richiamati, della necessità, ai fini della configurabilità del reato ascritto all'imputato, di un minimo di organizzazione della condotta (che, a ben vedere, ...

Il ricorrente sostiene di essere stato fermato alla guida dell'autocarro al cui interno erano stati caricati i rifiuti non pericolosi allorquando il mezzo si trovava ancora all'interno del cantiere o nelle sue prossime adiacenze ma ciò non lo esonera da alcuna responsabilità essendogli stata contestata l'attività di raccolta, recupero e trasporto che costituiscono fattispecie tra di loro alternative, con la conseguenza che quanto meno il reato di raccolta deve ritenersi ampiamente consumato.

Il Tribunale dichiara l’illegittimità del silenzio tenuto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in relazione alla diffida spedita dalla società ricorrente e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del predetto Ministero di conclu ...

prima pagina pagina precedente
pagina successiva ultima pagina