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RIFIUTI / GIURISPRUDENZA

Il Collegio osserva che la sentenza impugnata è all'evidenza esente dai vizi denunziati, avendo correttamente sottolineato l'inottemperanza all'ordinanza emessa il 3 settembre 2004 dal dirigente del servizio ecologia e ambiente del Comune di Castelvolturn ...

Sostiene il comune appellante che, ai fini del rinnovo dell’autorizzazione allo spandimento, l’istanza di rinnovo avrebbe dovuto essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza, come prescritto dall’art. 208, co. 12, del D.Lgs. n. 152/06 ...

Posto che le discariche comunali devono, di regola, essere autorizzate dalla Regione, il ricorso alle ordinanze di cui sopra per lo stoccaggio di rifiuti è comunque subordinato alla necessità di richiedere ed ottenere il nulla osta paesaggistico in quanto ...

Alla lettura degli atti del procedimento, emerge una presa di posizione ferma dell’Amministrazione sul mantenimento del limite delle 90.000 tonnellate sulla base del mero richiamo al principio di precauzione che, come già argomentato, se pur corretto e pe ...

Nelle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti la Provincia può dare luogo immediatamente ai sopralluoghi necessari per verificare la veridicità delle autodichiarazioni e, in caso di riscontro negativo, provvedere al ripristino della legalità co ...

Se è pur vero che, dalla scadenza del rapporto contrattuale con la ricorrente, alla data dell’ordinanza, l’amministrazione comunale aveva avuto tutto il tempo per bandire altra gara o, comunque per disporre in tempo una soluzione organizzativa alternativa ...

Il diniego impugnato è stato giustificato anche alla luce del recente orientamento assunto dalla Regione Veneto in punto di autorizzazione degli impianti mobili di gestione rifiuti la quale ha chiarito che non possono essere utilizzati presso altri impian ...

La giurisprudenza si è già pronunciata più volte sull’argomento ed ha osservato che la disposizione dell’art. 14 d.lgs. 22/97 (vigente all’epoca dei fatti) deve essere coordinata con il generale principio di devoluzione ai funzionari dell’attività amminis ...

Il fatto ascritto all'imputato, invero, non rientra nell'ipotesi di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 2, così come indicato in imputazione e ritenuto dal giudice di merito, essendo l'imputato munito di autorizzazione al trattamento dei rifiuti ...

Deve annotarsi come la Provincia di Reggio Calabria con nota n.38827 del 19.6.2006 aveva stabilito che il quantitativo massimo complessivo di tutti i rifiuti non pericolosi, che avrebbero potuto essere avviati a trattamento, non avrebbe dovuto superare le ...

La CTR pur affermando, correttamente anche se genericamente, che è obbligo della società "fornire una serie di informazioni che consentano la corretta applicazione del tributo", corrispondente al riconosciuto onere a carico del contribue ...

Si osserva che questa Corte ha avuto modo di affermare come, in materia di rifiuti, il committente e il direttore dei lavori non possano essere ritenuti responsabili, a titolo di concorso con l'appaltatore, per la raccolta e lo smaltimento abusivi dei rifiuti non pericolosi, connessi alla attività edificatoria: infatti, nessuna fonte legale, nè scaturente da norma extrapenale, nè da contratto, pone in capo a tali soggetti l'obbligo di garanzia in relazione all'interesse tutelato ed il correlato potere giuridico di impedire che l'appaltatore commetta il reato di abusiva gestione di rifiuti (ex plurimis Cass. 22/9/04, n. 40618).

Correttamente è stata ritenuta la responsabilità del legale rappresentante dell'impresa produttrice di rifiuti, tenuto a vigilare che propri dipendenti o altri sottoposti o delegati osservassero le norme ambientalistiche in tema di formazione di un deposi ...

Il giudice di merito, eliminato ogni dubbio sulla provenienza del materiale rinvenuto e sulla natura di esso, è pervenuto nella convinzione della penale responsabilità degli imputati per il reato ad essi contestato, con l'evidenziare che nella specie non ...

Dall’excursus normativo emerge che: 1) è ammesso il conferimento di rifiuti pericolosi nelle discariche di rifiuti non pericolosi quando siano stabili e non reattivi, e presentino i criteri di ammissibilità previsti dal citato art. 6 del DM 3 agosto 2005, evidenziando in tal modo un comportamento del colaticcio equivalente a quello dei rifiuti non pericolosi (come prescritto dal citato art. 6, lett. c, punto iii della direttiva 1999/31/CE); 2) non è necessario un previo trattamento di solidificazione, stabilizzazione o vetrificazione ove sia analiticamente provata la presenza delle predette caratteristiche; 3) nel caso di specie resta ovviamente ferma la necessità, a seguito dell’entrata in vigore dei nuovi criteri di ammissibilità, di un riesame puntuale dei rifiuti pericolosi conferibili in base alla precedente autorizzazione, per eliminare quelli eventualmente non corrispondenti ai rigorosi criteri di accettabilità previsti dalla decisione 2003/33/CE e dall’art. 6 del DM 3 agosto 2005.

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