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RIFIUTI / GIURISPRUDENZA

La contestazione della imputazione è corretta nella sua formulazione: la violazione di cui gli imputati sono stati ritenuti responsabili è quella di cui al D.Lgs. n. 156 del 2006, art. 256, comma 1, per avere realizzato e consentito il deposito incontrollato di rifiuti urbani non pericolosi, in difetto di titolo abilitativo. Puntuale si palesa il richiamo al comma 2 del citato art. 256, che punisce i soggetti esercenti particolari attività o responsabili di enti territoriali, in quanto Sindaco del Comune. Non si comprende pertanto il motivo della censura sul punto mossa in atto di ricorso. Del pari del tutto destituita di fondamento è la eccepita ascrivibilità del reato in capo al netturbino, alle dipendenze del Comune predetto, verso cui, l'istituto del concorso nel reato, è pienamente applicabile alla fattispecie in esame, anche se il soggetto non riveste la specifica qualifica richiamata dalla norma penale (art. 256, comma 2), visto che con la propria attività ha cooperato (con il soggetto qualificato) all'offesa del bene giuridico tutelato.