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RIFIUTI / GIURISPRUDENZA

Il luogo di deposito può essere considerato funzionalmente collegato a quello di produzione solo se per l'effettuazione del deposito stesso non è necessario procedere all'attività trasporto dei rifiuti (pacificamente costituente una fase autonoma della gestione) dal luogo di produzione a quello del deposito indivduato come funzionale all'area di produzione. Inoltre nel caso di specie difettava il requisito richiesto del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, lett. bb), n. 3, in quanto il deposito non era effettuato per categorie omogenee, come infatti precisato dalla sentenza impugnata