Piccolo riassunto delle puntate precedenti della vicenda processuale relativa alla natura urbana o speciale dei rifiuti sottoposti a tritovagliatura: nel 2011 il Tar Lazio con la sentenza 4915/2011 blocca il trasferimento fuori Regione dei rifiuti detenuti negli impianti della Campania, via con il ricorso al CdS, inizia la sceneggiata:
.. arriva la tipica soluzione all'italiana: il tritovagliato è rifiuto urbano ma anche no.
Secondo la Corte: "benché il prodotto della derivante dall’attività di triturazione, vagliatura del primaria e vagliatura secondaria possa essere considerato come un nuovo prodotto in quanto realizzato negli stabilimenti per la tritovagliatura e l’imballaggio STIR (quali nuovi produttori di rifiuti ex art. 183 del D. Lgs. n. 152 del 1006), lo stesso non ha in concreto perduto le caratteristiche di rifiuto urbano e come tale è sottoposto al principio dell’autosufficienza regionale per il relativo smaltimento."