RIFIUTI / GIURISPRUDENZA
Così facendo, il Tribunale risulta correttamente allineato alla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha avuto già modo di precisare che il reato di getto o versamento pericoloso di cose, previsto nella prima parte dell'art. 674 c.p., è configurabile sia in forma omissiva che in forma commissiva mediante omissione (cosiddetto reato omissivo improprio) ogniqualvolta il pericolo concreto per la pubblica incolumità derivi anche dalla omissione, dolosa o colposa, del soggetto che aveva l'obbligo giuridico di evitarlo