RIFIUTI / GIURISPRUDENZA
Non si tratta, dunque, di una condotta passiva di mera tolleranza dell'altrui abbandono di rifiuti, ma di un'attivitą che i giudici del merito hanno accertato essere stata appositamente predisposta previo accordo con i produttori dei rifiuti e finalizzata al loro definitivo smaltimento in loco, sebbene nell'ambito della costruzione della pista automobilistica, circostanza, questa, che non rende comunque lecito lo smaltimento. Va pertanto affermato che risponde del reato di discarica abusiva il proprietario dell'area ove i rifiuti sono conferiti da terzi previo accordo al fine di collocarli definitivamente sul posto, utilizzandoli per la realizzazione di opere sul terreno medesimo, configurando tale condotta una diretta partecipazione al reato.