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RIFIUTI / GIURISPRUDENZA

A fronte di un onere della prova sulla condizione di sottoprodotto di detti materiali, gravante, come si è già detto, sul ricorrente che invocava l'applicazione della particolare disciplina, il giudice si è profuso nel dimostrare come, in base a dati obiettivi puntualmente indicati, mancassero anche una o più delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 184 - bis. L'assenza di un effettivo riutilizzo viene quindi individuata con le modalità appena dette e, altrettanto correttamente, viene esclusa l'origine da un processo di produzione, facendo rilevare come il materiale fosse il risultato di operazioni di lavaggio dei macchinari, eseguite, evidentemente, a ciclo produttivo ormai completato.