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RIFIUTI / GIURISPRUDENZA

Si evince dalla comunicazione notizia di reato, dall'annotazione di servizio e dal relativo verbale di sequestro, che in data xx personale della polizia ferroviaria, nell'ambito dello svolgimento di indagini dirette a contrastare i numerosi furti di materiali di rame perpetrati in danno delle Ferrovie dello Stato, si recavano presso la ditta xxx srl, di cui era titolare l'odierno imputato, sita in N. in via B. n. 139. Sul posto, ove era presente il xx , pur non rinvenendosi materiale appartenente alle F.S., si constatava la presenza di cavi, trecce e fili di rame bruciato, del peso lordo di kg. 1210 circa, per un peso netto di rame di circa 1000 kg. Nel frangente il xx non era in grado di esibire documentazione comprovante la provenienza di detto rame, né autorizzazione per la gestione dei rifiuti. Il materiale rinvenuto era, quindi, posto in sequestro, poi convalidato dal GIP, che emetteva autonomo decreto di sequestro preventivo. Ma la xx srl e della documentazione pervenuta, si confermava l'iscrizione della società nel Registro delle imprese ai sensi dell'art. 216 dl.vo 152/06, in ordine all'inizio di attività di messa in riserva e trattamento (R13 e R4) dei rifiuti non pericolosi, come da elenco indicato, tra cui spezzoni di cavo di rame ricoperto (codici CER 170401, 170411, 160122, 160118, 160216).