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RIFIUTI / GIURISPRUDENZA

Al riguardo, va innanzitutto rilevata l'erroneità dell'affermazione di diritto contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale il "conferimento" di rifiuti non rientra nella fattispecie di gestione abusiva di rifiuti di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a; sia sufficiente osservare che il "conferimento" allude, con linguaggio "gergale" (sebbene recepito anche dalla legislazione settoriale, ad es. nell'art. 188, comma 3, T.U. Amb.), alla condotta di commercio di rifiuti, che ne presuppone, peraltro, logicamente il trasporto; è altresì evidente che la formulazione dell'imputazione è funzionale alla descrizione del fatto storico, la cui qualificazione giuridica è rimessa, nel solco dell'indicazione delle norme di legge violate, al giudice; escludere la condotta di "conferimento" dall'area di tipicità della fattispecie di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a, sol perchè non riproduce lessicalmente una delle condotte - pur materialmente integrate - descritte dalla classica "norma a più fattispecie", la cui latitudine ermeneutica ed applicativa si estende pacificamente a tutte le fasi di gestione dei rifiuti