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RIFIUTI / GIURISPRUDENZA

Anche il Ministero ha affermato che l'analisi del rifiuto "a specchio", al fine di determinarne la pericolosità, deve riguardare solo le sostanze che, in base al processo produttivo, è possibile possano conferire al rifiuto stesso caratteristiche di pericolo. L'interpretazione appare a questo Tribunale assolutamente corretta atteso che, come si è sopra avuto modo di sottolineare, la norma prevede che l'individuazione di composti presenti nel rifiuto avvenga attraverso "il campionamento e l'analisi del rifiuto" da effettuare solo dopo aver analizzato "la scheda informativa del produttore" e aver preso "conoscenza del processo chimico". Se fosse corretta l'interpretazione più restrittiva fornità alla norma dalla Arpa e dai consulenti del Pm e si dovessero, quindi, analizzare tutte le componenti del campione, non avrebbe senso far riferimento alla "storia" de rifiuto attraverso la scheda del produttore ed il suo processo chimico.