RIFIUTI / GIURISPRUDENZA
E' stato, precisato che per luogo di produzione rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo ai sensi della disposizione citata deve intendersi quello in cui i rifiuti sono prodotti, ovvero che si trovi nella disponibilità dell'impresa produttrice e nel quale gli stessi sono depositati, purchè funzionalmente collegato al luogo di produzione e dotato dei necessari presidi di sicurezza. Nella vicenda in esame, è stata ravvisata la realizzazione di un deposito di rifiuti illecito in conseguenza del trasporto di materiale proveniente da lavori di ristrutturazione edilizia prelevati da un cantiere, della S.r.l. Iside, e del deposito di tale materiale in altro terreno, di proprietà della S.r.l. Mistral, distante alcune centinaia di metri dal luogo di produzione dei rifiuti.