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RIFIUTI / GIURISPRUDENZA

La ricostruzione del quadro normativo riguardante la materia prima secondaria, introdotta con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006 , poi diventata con il D.Lgs. n. 205 del 2010 cessazione della qualità di rifiuto, cd, "end of waste", che ha formato oggetto di precedenti arresti di questa Corte ai quali si rinvia, evidenzia, nell'ambito dei requisiti variamente succedutisi nel tempo, un elemento costante che percorre trasversalmente tutte le modifiche legislative intervenute, richiedendosi imprescindibilmente la sottoposizione del rifiuto ad un'operazione di recupero perchè possa assumere la qualifica di cessato rifiuto. Al di là delle ulteriori condizioni richieste dalla formulazione attuale del D.Lgs. n. 156 del 2006, art. 184-ter (e cioè che la sostanza o l'oggetto sia comunemente usato per scopi specifici, che soddisfi i requisiti tecnici per gli scopi specifici, che sussista un mercato e una domanda del materiale recuperato e non comporti impatti complessivamente negativi sull'ambiente e sulla salute umana), è quindi necessario che il rifiuto sia sottoposto ad un'operazione di trasformazione, il cui principale risultato, ossia di permettere al rifiuto di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero altrimenti utilizzati per assolvere ad una particolare funzione all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.