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RIFIUTI / GIURISPRUDENZA

Osserva in dettaglio la Corte che "i registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto presso la sede dei commercianti e degli intermediari". Pertanto la ratio della norma risiede nell'esigenza di consentire un pronto ed efficace controllo - altrimenti agevolmente eludibile - sulla fedeltà e tempestività delle annotazioni riportate sul registro in questione, da cui si evince che l'obbligo della tenuta dei registri non si esaurisce nella istituzione degli stessi, ma comporta anche quello della custodia nei luoghi normativamente precisati e rilevanti ai fini della produzione o dei successivi movimenti dei rifiuti.