RUMORE / QUESITI
Il rumore esterno nei cantieri edili
Domanda: Considerato che svolgo attività di cantiere e mi trovo spesso a discutere con i residenti per i rumori prodotti dai miei operati, vorrei avere chiarimento in merito al rilascio del nulla osta acustico in riferimento articolo 6, comma 1, lettera h) della legge 447/95
Risposta: In base al d.P.C.M. 1º marzo 1991, articolo 1, comma 4 e alla legge 447/95, articolo 6, comma 1, lettera h) le attivita` "temporanee" quali i cantieri edili nel momento in cui prevedano di superare i limiti di zonizzazione individuati dalla normativa nazionale (in caso di assenza di zonizzazione) o locale - ricordando che vanno valutati anche in termini differenziali pertanto non si può superare di 5 decibel la rumorosità residua nella situazione più sfavorevole - devono richiedere al Comune nel quale si svolge l'attività il rilascio di un nulla osta acustico. Il Comune, sentita l'Agenzia regionale per l'ambiente, rilascia così un nulla osta (autorizzazione) "in deroga". Normalmente questi provvedimenti sono accompagnati da una serie di limitazioni che vanno dagli orari di lavoro fino all’utilizzo di apposite barriere provvisorie antirumore in caso di ricettori particolarmente sensibili. Se il cantiere non richiede l'autorizzazione in deroga, deve rispettare i limiti anzidetti. La verifica spetta all'Arpa o ad un professionista che abbia la qualifica di "tecnico competente in acustica" ai sensi della legge 447/95. Se, in caso di controllo, l’impresa fosse priva di nulla-osta acustico e si dovesse riscontrare il superamento del limite (di legge o di regolamento di deroga) si incorrerebbe in sanzioni amministrative da euro 258 ad euro 10.329, ma potrebbe non fermarsi li dal punto di vista sanzionattorio il penale in questi casi - leggi art. 659 - è dietro l'angolo