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SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO / GIURISPRUDENZA

Per motivare la riduzione della pena i giudici scrivono che : "...il fatto non appare grave, perchè le lesioni verificatesi, pur di lunga durata, per quanto risulta non hanno causato postumi permanenti, e perchè il grado della colpa non è elevato ...

A voler solo in ipotesi considerare il macchinario astrattamente conforme alle norme di sicurezza (come assertivamente preteso nel ricorso, ma smentito in sentenza) ciò neppure esonererebbe il datore di lavoro dalla responsabilità per le lesioni eventualm ...

il Giudice ha ritenuto che l'esperienza ventennale dell'operaio addetto alla perforazione, non equivaleva alla sua formazione adeguata in ordine alle attività potenzialmente rischiose, essendo emersa la totale carenza della ditta sul punto

Tale figura non è destinataria in prima persona di obblighi sanzionati penalmente e svolge un ruolo non operativo, ma di mera consulenza. L'argomento non è tuttavia di per sé decisivo ai fini dell'esonero dalla responsabilità penale. In realtà, l'assenza di obblighi penalmente sanzionati si spiega agevolmente proprio per il fatto che il servizio è privo di un ruolo gestionale, decisionale. Tuttavia quel che importa è che il RSPP sia destinatario di obblighi giuridici; non può esservi dubbio che, con l'assunzione dell'incarico, egli assuma l'obbligo giuridico di svolgere diligentemente le funzioni che si sono viste. Il D., nella veste di RSPP, era astretto, come si è sopra esposto, all'obbligo giuridico di fornire attenta collaborazione al datore di lavoro individuando i rischi lavorativi e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli. La gravata sentenza ha chiarito con motivazione certamente non illogica come l'imputato abbia violato gli obblighi imposti dalla legge, omettendo la necessaria, doverosa attività di segnalazione e stimolo ai fini della rimozione dei rischi.

In materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro, possono essere trasferiti con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione ...

Il provvedimento impugnato fa buon governo del richiamato principio affermato da questa Corte secondo cui, se è vero che la posizione di garanzia si estende ai preposti senza necessità di un'apposita delega da parte del datore di lavoro, è altrettanto ve ...

Si deve muovere dalla considerazione, recepita dalla costante giurisprudenza di questa Corte, che il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza. Pertanto, non è sufficiente che una macchina sia munita degli accorgimenti previsti dalla legge in un certo momento storico se il processo tecnologico cresce in modo tale da suggerire ulteriori e più sofisticati presidi per rendere la stessa sempre più sicura.

Si tratta di principio pacifico, già desumibile dall'art. 2087 c.c. , e, ora, riaffermato dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 18, comma 3 bis, laddove si afferma che il datore di lavoro e il dirigente, oltre ad assolvere agli obblighi propri dettagliati ...

In buona sostanza, si abbandona il criterio esterno delle mansioni e - come condivisibilmente rilevava la sentenza 41486/2015, "si sostituisce con il parametro della prevedibilità intesa come dominabilità umana del fattore causale". Il d ...

In sentenza non si chiarisce in che contesto è maturata la determinazione del D.M., che ebbe ad arretrare di alcun metri, dopo essersi liberato dai presidi individuali anticaduta, anzichè discendere dal tetto, una volta finito il proprio turno lavorativo. ...

Nei reati colposi d'evento, il finalismo della condotta prevista dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 5 è compatibile con la non volontarietà dell'evento lesivo, sempre che si accerti che la condotta che ha cagionato quest'ultimo sia stata determinata da scel ...

In ragione della natura delle lavorazioni di cui ci si occupa (l'installazione dell'impianto di illuminazione sulla volta di una galleria), evidentemente di non poco conto, quanto ad utilizzo di materiali e predisposizione di mezzi, e al di là di una formale comunicazione, il loro inizio non poteva passare inosservato anche a chi, come il V., rispetto a quelle lavorazioni aveva da svolgere un tipo di vigilanza "alta".

C'è colpa, non avendo l'imputato (mentre era impegnato accanto al M. nell'esecuzione della manovra) effettuato il controllo con la dovuta diligenza, posto che l'evento poi verificatosi testimonia che egli, ove mai avesse effettuato il detto controllo, vi avrebbe provveduto in modo negligente e dunque non rispondente alle regole cautelari, come tale caratterizzado l'evento quanto meno da colpa generica. Inoltre, gli stessi profili di colpa a carico di questi sono avvalorati laddove egli, nella qualità di Preposto, non provvide all'inserimento del rischio aziendale in esame nel DVR (documento di valutazione dei rischi).

C'è stato si un comportamento negligente, anche nel non avvisare il datore di lavoro dell'operazione straordinaria che si andava a compiere. Ma questa Corte di legittimità ha più volte precisato - e va qui ribadito - che il comportamento negligente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre comunque all'insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro. A fronte di ciò, è stato evidenziato dai periti che esisteva ed era accessibile un sistema di sicurezza idoneo a prevenire la suddetta situazione di pericolo - consideraato perdipiù che l'assuefazione ad un pericolo, connesso ad attività quotidiane, induce a una sua sottovalutazione - che il datore di lavoro non ha adottato.

Il giudice con ragionamento assolutamente coerente e privo di vizi logici, riscontrava una palese lacuna nella adozione di misure di sicurezza a prescindere dalla ricorrenza di cellule fotoelettriche poste ad una certa altezza dal suolo, atteso che è stat ...

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