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SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO / GIURISPRUDENZA

Giovi ancora una volta un richiamo ai principi elaborati da questa stessa sezione, alla luce dei quali deve, anche in questa sede, ribadirsi che, ai fini dell'individuazione del garante nelle strutture aziendali complesse, occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio essendo, comunque, generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto l'infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa, a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell'organizzazione dell'attività lavorativa e a quella del datore di lavoro, invece, l'incidente derivante da scelte gestionali di fondo

Per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è ipotizzabile una responsabilità penale qualora, agendo con negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi e discipline, abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, indu ...

Le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro si applicano a chiunque ponga in essere una prestazione lavorativa in senso lato, anche occasionale o senza retribuzione ovvero per imparare un mestiere, sicchè la tutela, oltre a riguardare i lavoratori ...

Per l'applicabilità della norma di cui all'art. 437 c.p. , è sufficiente la consapevolezza della condotta tipica del reato di disastro colposo e non anche dell'evento che aggrava il delitto di cui al citato art. 437 c.p.. Va invero evidenziato come il delitto di cui all'art. 437 c.p. , si consumi con la consapevole "omissione" o "rimozione" di cui al comma 1, indipendentemente dal danno che ne derivi in concreto: qualora questo si verifichi nella forma di disastro o di infortunio, ricorre l'ipotesi più grave prevista dal comma secondo dello stesso articolo. "L'omissione o la rimozione devono essere tali da determinare pericolo per la pubblica incolumità il quale è presunto dalla legge come conseguenza della mancanza di provvidenze destinate a garantirla, senza che occorra che sia anche specificamente perseguito"

Il datore di lavoro ha dunque l'obbligo giuridico di analizzare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda e, all'esito, deve redigere e sottoporre ad aggiornamenti periodici il documento di valutazione dei rischi previsto dal D.Lgs. n. 81 del 2009, art. 28, all'interno del quale è tenuto ad indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Lo strumento della adeguata valutazione dei rischi è un documento che il datore di lavoro deve elaborare con il massimo grado di specificità, restandone egli garante: l'essenzialità di tale documento deriva con evidenza dal fatto che, senza la piena consapevolezza di tutti i rischi per la sicurezza, non è possibile una adeguata politica antinfortunistica

Ciò che rileva è che lo stesso sia qualificabile come sub committente/subappaltatore e, quindi, destinatario di specifici obblighi di vigilanza sulla sicurezza dei lavori effettuati dalla imprese subappaltatrici. Obblighi comprensivi anche di una valutazione circa l'adeguatezza del piano operativo di sicurezza adottato dalle stesse. E nel caso di specie certamente è mancata una approfondita valutazione del POS della PJELE: tale documento infatti, come già si è detto, non conteneva alcuna previsione di misure di prevenzione dai rischi inerenti le lavorazioni - come appunto la intonacatura - da effettuarsi in prossimità delle aperture prospicienti le trombe degli ascensori ma soltanto delle generiche previsioni relative al rischio di caduta dall'alto, nonostante la prevedibilità di cadute nel vuoto in prossimità delle aree di sbarco dell'ascensore, non ancora posizionato, soprattutto in relazione alla specifica attività di intonacatura.

La Corte territoriale ha osservato che la mera nomina del responsabile del servizio di protezione e prevenzione, come accertata nel corso del presente giudizio, non escludeva gli obblighi di vigilanza e controllo gravanti sul datore. In argomento, il Collegio ha considerato che il responsabile del servizio di protezione ha una funzione di ausilio e non sostitutiva degli obblighi gravanti sul datore di lavoro, nella individuazione dei fattori di rischio, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e formazione dei dipendenti. E bene, si tratta di valutazioni del tutto coerenti - avuto riguardo ai termini di fatto della vicenda, come insindacabilmente riferiti dal giudice di merito - rispetto al consolidato insegnamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, sul tema relativo all'ambito degli obblighi gravanti sul datore, per il caso di nomina del responsabile del servizio di protezione e prevenzione

L'amministratore dell'impresa, ancorchè abbia nominato il responsabile di stabilimento e gli abbia conferito mansioni di vigilanza in materia di manutenzione degli impianti, non è esente da responsabilità, sapendo che un impianto è privo dei necessari dispositivi di sicurezza, qualora abbia omesso di metterlo a norma o di eliminarlo in quanto si tratta di scelta che rientra pienamente nell'area di rischio della quale è gestore. Una volta trascurata l'eliminazione del rischio alla fonte, risulta inidonea ad interrompere il nesso di condizionamento, e non esorbitante da tale area, la scelta del preposto di avviare le operazioni di manutenzione; la corretta indicazione delle procedure da seguire nelle operazioni di manutenzione, ancorchè tralasciata nella sentenza, non avrebbe potuto condurre a diversa decisione, non potendosi interpretare la normativa sopra citata nel senso che l'assolvimento dell'obbligo d'informazione esaurisca gli obblighi di protezione gravanti sul datore di lavoro.

Occorre, che il giudice del rinvio verifichi se l'intervento del lavoratore infortunato, nel caso di specie, rientri nell'area di rischio che le norme antinfortunistiche erano destinate a garantire, per le modalità con le quali l'intervento medesimo è stato realizzato, in riferimento alla speculare possibilità di controllo e vigilanza, rispetto alle precise direttive organizzative impartite, che grava sulle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, nei termini ora delineati.

Nel caso di specie, G.R. ha patito l'infortunio mentre svolgeva la sua ordinaria attività di lavoro utilizzando mezzi di lavoro messigli a disposizione dall'azienda. Pertanto la circostanza che la persona offesa, presa dalla routine del lavoro e da un imprudente eccesso di sicurezza, abbia utilizzato a motosega a catena, non costituisce comportamento abnorme idoneo ad interrompere il nesso causale tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l'evento, condotta connotata da colpa, tenuto conto che le cautele omesse (l'uso delle scarpe antitaglio) era proprio preordinato ad evitare il rischio specifico che poi concretamente si è materializzato nell'infortunio in danno

Va considerato che il profilo di colpa contestato dal Pubblico Ministero e ritenuto sussistente dai giudici di merito attiene non soltanto alla mancata installazione dei ripari prima dell'avvio delle operazioni di verifica ma anche, e con pari efficacia causale rispetto all'infortunio occorso, alle circostanze di avere messo a disposizione un'attrezzatura non sicura, in quanto la linea di molatura bilaterale di vetri piani presentava un varco tra la prima molatrice e la struttura denominata "troncaggio dinamico" di ampiezza tale da consentire l'accesso degli arti superiori in una zona ontologicamente pericolosa, perchè zona di imbocco e di trascinamento del vetro piano molato per mezzo di rulli gommati contrapposti, e, comunque, di non avere correttamente preventivato e valutato tale rischio, peraltro essendo la società al contempo utilizzatrice e costruttrice del macchinario

Il soggetto titolare dell'impresa che noleggia macchinari (eventualmente mettendo a disposizione anche un soggetto addetto al loro utilizzo) non ha l'obbligo di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione che l'appaltatore di lavori deve adottare in favore dei lavoratori alle sue dipendenze, e pertanto non assume, nei confronti di questi ultimi, una posizione di garanzia in relazione ai rischi specifici connessi all'ambiente di lavoro nel quale essi sono chiamati ad operare, non esercitando alcuna attività produttiva

La funzione di alta vigilanza del coordinatore per la sicurezza, nei termini sopra illustrati, riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto); di conseguenza essa ha ad oggetto quegli eventi riconducibili alla configurazione complessiva, di base, della lavorazione e non anche gli eventi contingenti, scaturiti estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori medesimi e, come tali, affidati al controllo del datore di lavoro e del suo preposto.

Agli imputati veniva contestata una colpa generica e l'inosservanza della normativa prevenzionale, per aver consentito che tali pericolose operazioni di travaso avvenissero: senza una adeguata valutazione dei rischi conseguenti ad un eventuale sversament ...

La normativa antinfortunistica si applica non solo ai lavoratori subordinati, ma anche ai soggetti ad essi normativamente equiparati, tra i quali rientrano i soci anche di fatto che prestino la loro attività per conto della società; e si applica altresì p ...

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