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TECNICHE CONTROLLO E SANZIONI / GIURISPRUDENZA

L'obbligo di rimozione dei rifiuti sorge in capo al responsabile dell'abbandono come conseguenza della sua condotta e, nei confronti degli obbligati in solido, quando sia dimostrata la sussistenza del dolo o, almeno, della colpa, mentre i soggetti destinatari dell'ordinanza sindacale sono obbligati in quanto tali e, in caso di inosservanza del provvedimento, ne subiscono, per ciò solo, le conseguenze se non hanno provveduto ad impugnare l'ordinanza sindacale per ottenerne l'annullamento o non forniscono al giudice penale dati significativi valutabili ai fini di una eventuale disapplicazione del provvedimento impositivo dell'obbligo.

Se va ritenuta non attendibile (nè per vero la questione è stata mai posta) la destinazione esclusiva e strutturale dell'impianto all'attività illecita, dal momento che la produzione dei fanghi era di per sè legittima e conforme alle regole, le condotte contestate si riferiscono in realtà a traffici e comportamenti in sè estranei all'operatività dell'impianto (autorizzato ad una determinazione produzione e ad un'attività lecita), laddove le condotte erano invece connesse ad alterazioni documentali ed alla creazione di una documentazione parallela di quanto sversato e trattato, rispetto ai dati ufficiali. Vi è quindi difetto di collegamento stabile ed esclusivo dell'impianto con l'attività criminosa.

Osserva il Collegio che non è ravvisabile alcun elemento di colpa, per tale dovendosi definire la imperizia, imprudenza, negligenza ovvero la violazione di leggi regolamenti ordini o discipline, nell'operato della P. che, per lo svolgimento di una pratica burocratica si è affidata alle cure di una terza persona, essendo, anzi, questa una buona prassi, dettata dalla esigenza di assegnare determinati compiti tecnici a soggetti che abbiano una esperienza nella conduzione di tali affari; nè il Tribunale ha individuato un qualche profilo di colpa nell'affidamento della condizione della pratica specificamente al L., non essendo emerso nè che lo stesso fosse soggetto del tutto inesperto nella materia in questione nè notoriamente inaffidabile.

L'introduzione nel testo del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260, ad opera della L. n. 68 del 2015, art. 1, comma 3, del comma 4-bis - secondo cui "è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca" - non vale a sconfessare il diritto vivente in allora formatosi. Ed invero, non coglie nel segno il ricorrente quando osserva che dalla "novella" dovrebbe trarsi la conclusione che "in precedenza non vi era alcuna previsione che consentisse in via generale la confisca dei mezzi utilizzati per la commissione del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260, anche perchè, diversamente, la nuova disposizione non avrebbe alcuna effettiva portata normativa". Essa, di fatti, non menziona in alcun modo i mezzi di trasporto (che pure possono rientrare, senza esaurirla, nella generica previsione delle "cose che servirono a commettere il reato") e dispone la confisca obbligatoria delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, introducendo altresì, in via subordinata, l'obbligo della c.d. confisca per equivalente. E' agevole rilevare, dunque, come, con riguardo al delitto di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260, la nuova disposizione abbia trasformato in obbligatoria l'ipotesi generale di confisca facoltativa prevista dall'art. 240 c.p. , comma 1, nel contempo prevedendo la c.d. confisca per equivalente, seguendo in ciò una linea che la recente legislazione ha perseguito in diversi ambiti di tutela penale.

La consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha ribadito, anche di recente, che il delitto di cui all’art. 260 del D.L.vo n. 152 del 2006 costituisce elemento in sé bastevole a giustificare l’emissione dell’informativa, perché il disvalore sociale e la portata del danno ambientale connesso al traffico illecito di rifiuti rappresentano, già da soli, ragioni sufficienti a far valutare con attenzione i contesti imprenditoriali, nei quali sono rilevati, in quanto oggettivamente esposti al rischio di infiltrazioni di malaffare che hanno caratteristiche e modalità di stampo mafioso

Poichè la tutela dell'ambiente è materia presidiata dalla legge penale, le funzioni di vigilanza e controllo che la citata normativa statale riconosce (e, quanto alla Regione Toscana, anche la conforme e successiva legislazione regionale) ai Tecnici delle Agenzie Regionali non possono non essere ricondotte nell'alveo della previsione di cui all'art. 55 c.p.p. e, quanto alla qualifica spettante ai soggetti che ne sono titolari, alla generale previsione di cui al citato terzo comma del successivo art. 57 c.p.p.

Come osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell'art. 133 c.p. , comma 1, r ...

Il legislatore, con la fattispecie di nuovo conio, ha "voluto sanzionare condotte inquinanti che assumessero aspetti quantitativi e qualitativi davvero rilevanti ed estesi in maniera tale da probabilmente escludere che la fattispecie che ci occupa possa esse ricomprendersi. Di certo il richiamo all'aggettivo "misurabile" inserisce un elemento di fatto della condotta non certo di agevole interpretazione, quasi a significare che la punibilità possa configurarsi solo avi si sia effettuato un accertamento tecnico specifico sul grado degli agenti inquinanti e sul loro rapporto con gli elementi naturali del corpo fisico recettore. Con la conseguenza tra l'altro, che sarebbe esclusa, per tale reato, la forma del tentativo; se per il perfezionamento della condotta è necessario che sia cristallizzato l'elemento della misurabilità della compromissione o del deterioramento, appare consequenziale, per la materializzazione del reato, procedere in facto a tale misurazione, con la conseguenza che una volta eseguita, il delitto potrebbe solo o consumarsi o restare in configurabile"

In tema di reati ambientali, non è più richiesto, per la validità e l'efficacia della delega di funzioni, che il trasferimento delle stesse sia reso necessario dalle dimensioni dell'impresa o, quanto meno, dalle esigenze organizzative della medesima, atte ...

L'orientamento assolutamente prevalente in seno alla giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che il potere, attribuito alla curatela, di disporre dei beni fallimentari (secondo le particolari regole della procedura concorsuale e sotto il controllo del giudice delegato) non comporti, necessariamente, il dovere di adottare particolari comportamenti attivi, finalizzati alla tutela sanitaria degli immobili destinati alla bonifica da fattori inquinanti. Di qui, dunque, l'assenza di una cornice normativa di carattere generale diretta a disciplinare lo svolgimento di attività conservative nella fase post-operativa nel caso in cui il soggetto giuridico originariamente autorizzato allo svolgimento dell'attività gestoria sia venuto meno.

Il trasferimento della proprietà di un autoveicolo si realizza per effetto del consenso delle parti e che la trascrizione dell'atto nell'ufficio del Pubblico registro automobilistico non costituisce un requisito di validità o di efficacia del trasferimento, ma soltanto un mezzo di pubblicità funzionale alla risoluzione di eventuali conflitti tra più aventi causa dal medesimo venditore

In altri termini, dunque, se è vero che, in materia di rifiuti, non è configurabile in forma omissiva il reato di gestione o realizzazione di discarica abusiva, attesa l'insussistenza di alcuna posizione di garanzia, nei confronti di chi abbia la disponibilità di un'area sulla quale altri abbiano abbandonato rifiuti per non essersi questi attivato per la loro rimozione, deve purtuttavia ritenersi configurabile la responsabilità del proprietario dell'area nel caso in cui - come nella fattispecie in esame - risulti accertato il concorso, a qualunque titolo, del possessore del fondo con gli autori del fatto ovvero una condotta di compartecipazione agevolatrice

Vi sarebbe stato un vuoto normativo (...) nel periodo intercorrente tra il 25 dicembre 2010, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 205 del 2010, ed il 16 agosto 2011, data che segna l'inizio della vigenza dell'intervento c.d. riparatore effettuato con il D.Lgs. n. 121 del 2011, art. 4, comma 2, con conseguente applicabilità dell'art. 2 c.p. "; al citato decreto n. 121, pertanto, non può attribuirsi se non una natura di norma penale innovativa, con la conseguenza della applicabilità della norma penale più favorevole per i fatti commessi in epoca antecedente al 16 agosto 2011 e in forza del principio costituzionale di legalità e di irretroattività delle norme penali, tale nuova efficacia non può che decorrere ex nunc e non ex tunc.

ne abbiamo parlato qui ....

Predisposizione, in concorso tra loro e nelle qualita’ di cui al capo che precede, di un formulario rifiuti n. XRA 050801/04 del (OMISSIS) con dati falsi, relativi al produttore - Multiservizio di G.M.M. - trasportatore -Multiservizio di G.M.M. - e mezzo di trasporto del rifiuto - targato (OMISSIS), al fine di smaltire illecitamente il medesimo rifiuto in luogo rimasto sconosciuto. Tale condotta non integra il reato di falsita’ ideologica commessa dal privato in atto pubblico, di cui all’ art. 483 c.p. , trattandosi di documento recante mera attestazione del privato a contenuto puramente dichiarativo, avente natura diversa dal certificato di analisi di rifiuti indicato dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 258, comma 4,

E'pacifico, proprio nella materia che ci occupa (gestione dei rifiuti), che la buona fede che esclude nei reati contravvenzionali l’elemento soggettivo ben puo’ essere determinata da un fattore positivo esterno che abbia indotto il soggetto in errore inco ...

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