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ACQUA / LEGGI E NORME

Disciplina delle fasi di  autorizzazione provvisoria degli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, per il tempo necessario allo svolgimento degli interventi, sugli impianti ed infrastrutture ad essi connesse, finalizzati ...

Stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica. Ricordiamo che il rilascio delle AIA prevede che vengano individuate e adottate dall'UE le migliori tecniche disponibili (MTD o BAT ‘Best Available Techniques’), ovvero le tecniche impiantistiche, di controllo e di gestione che - tra quelle tecnicamente realizzabili ed economicamente sostenibili per ogni specifico contesto - garantiscono bassi livelli di emissione di inquinanti, l'ottimizzazione dei consumi di materie prime, prodotti, acqua ed energia e un’adeguata prevenzione degli incidenti. Con il recepimento nell'ordinamento italiano (D. Lgs 46/2014) della Direttiva 2010/75/UE, i valori limite di emissione e le altre condizioni dell'autorizzazione vengono stabilite sulla base delle conclusioni sulle BAT (BAT conclusion, emanate in continuo aggiornamento sotto forma di “Decisioni” dalla Comunità Europea).

Il Decreto  n. 5046 del 25 Febbraio 2016 contiene 46 articoli e 10 Allegati, in cui vengono definite le regole e gli adempimenti per i produttori e gli utilizzatori in riferimento alle modalità di utilizzazione agronomica degli effluenti e le dosi di applicazione ed alle modalità di utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale.

Inoltre vengono refolamentati:

  • volumi di effluenti prodotti a livello aziendale;
  • misure da prevedere nei piani di sviluppo rurale;
  • strategie di gestione degli effluenti zootecnici per il riequilibrio del rapporto agricoltura/ambiente;
  • contenuti della comunicazione e della comunicazione semplificata del Piano di utilizzazione agronomica;
  • contenuti del piano di utilizzazione agronomica/contenuti del piano di utilizzazione semplificato;
  • modalità di utilizzazione agronomica dei concimi azotati e ammendanti organici;
  • prevenzione dell’inquinamento delle acque dovuto allo scorrimento ed alla percolazione nei sistemi di irrigazione;
  • verifica dell’efficacia dei programmi di azione;
  • caratteristiche dei digestati disciplinati dal presente decreto e condizioni per il loro utilizzo;
  • apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture (MAS). 

Il DM risolve, inoltre, in via definitiva a livello nazionale la questione della classificazione del digestato in uscita dagli impianti biogas e stabilisce quali sono le matrici impiegabili negli impianti per evitare la classificazione del digestato come rifiuto.

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In arrivo due nuove fattispecie delittuose ambientali nel codice penale: Contaminazione o corruzione di acque (articolo 439-bis C.p.) e Disastro sanitario (articolo 445-bis C.p.). Quando dalla contaminazione o corruzione delle acque derivano pericoli per la salute pubblica, lesioni o morte si prevedono condanne da tre a diciotto anni. Sugli stessi articoli lo stesso Ddl inserisce nuovi reati presupposto con l’articolo 25-bis.3 secondo cui per il primo è prevista la sanzione pecuniaria da cinquecento a ottocento quote e l’interdizione dall’esercizio dell’attività da uno a due anni; per il secondo delitto la sanzione pecuniariapassa da quattrocento a ottocento quote e l’interdizione dall’esercizio dell’attività da uno a due anni.

Il Regolamento disciplina l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, delle acque reflue provenienti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari in coerenza con quanto previsto dall’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Modifica della direttiva 2000/60/CE che stabilisce i metodi impiegati per il monitoraggio dei parametri tipo debbano essere conformi alle norme internazionali ivi elencate oppure ad altre norme nazionali o internazionali analoghe che assicurino dati comparabili ed equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 maggio 2016

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Con la DGR n. 622 del 29 aprile 2014, alla luce delle iniziali esperienze in tema di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), nonché delle problematiche emerse dalle prime applicazioni della DGRV n. 1775 del 2013, si intendono fornire dettagliate disposizioni in materia di scarichi.

"...Ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente gli scarichi di acque reflue domestiche e gli scarichi di acque reflue assimilate alle reflue domestiche non sono dunque soggetti ad autorizzazione; di conseguenza gli stessi non rientrano nella disciplina dell'A.U.A...."

 

La Puglia spinge sul riutilizzo

".. In coerenza con le finalità della Legge Regionale n. 13/2008, è obbligatorio il riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento finalizzato alle necessità irrigue, domestiche, industriali ed altri usi consentiti dalla legge, tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, trattamento, ed erogazione, previa valutazione delle caratteristiche chimico

- fisiche e biologiche per gli usi previsti. Ai fini del riutilizzo le acque meteoriche di dilavamento, tranne i casi delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne per le fattispecie di cui al Capo II della presente disciplina, non sono soggette al rispetto dei limiti di cui al DM 185/03 e riportati nella Tab. 1 dell’allegato 1 del Regolamento Regionale n. 8 del 18 aprile 2012.

 
ed installazioni, e comunque per coloro che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, siano sprovvisti di autorizzazione ovvero non abbiano presentato
comunicazione ai sensi del successivo art. 15. La disciplina di cui al presente comma si applica altresì alle istanze di rinnovo delle autorizzazioni .."
 
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Regolamento recante i criteri tecnici per l’identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque fluviali e lacustri, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme ...

Con il presente provvedimento, che si inserisce nell'ambito del procedimento volto alla restituzione della remunerazione del capitale a seguito del referendum per il periodo 21 luglio 2011 - 31 dicembre 2011, l'Autorità:

  • pubblica l'elenco degli Enti d'Ambito in relazione alle cui proposte non sono stati formulati rilievi, dovendo di conseguenza, in tali contesti, il gestore procedere alla restituzione all'utenza della componente remunerazione del capitale investito nel primo documento di fatturazione utile;
  • dispone che, nel caso in cui gli Enti d'Ambito a cui sono state inviate specifiche richieste di chiarimento non adempiano alle stesse, la quota oggetto di restituzione agli utenti sia determinata dalla stessa Autorità sulla base dei dati disponibili;
  • intima agli Enti d'Ambito rimasti inerti di individuare la quota tariffaria da restituire agli utenti entro 30 giorni, decorsi i quali detto importo verrà determinato forfetariamente in un'ottica di tutela degli utenti.

Delibera 05 dicembre 2013 561/2013/R/idr

Allegato A

Allegato B

Il controllo delle acque destinate al consumo umano, diverse dalle acque minerali naturali, confezionate in bottiglie o contenitori e destinate alla vendita, inteso a verificare che i livelli di sostanze radioattive siano conformi ai valori di parametro ...

Arriva la modifica della direttiva quadro acque 2000/60/Ce con le seguenti novità:  - variazione del termine entro cui la Commissione è tenuta a riesaminare l’elenco delle sostanze prioritarie (entro quattro ...

L'8 luglio 2013 il Senato ha approvato la legge europea 2013, ora passa alla Camera dei Deputati. Tra le novità ambientali: rifiuti delle industrie estrattive, pile e accumulatori, inclusione nei Raee deii grandi elettrodomestici fissi, modific ...

La Direttiva del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE, pubblicata sulla GUUE L 178 del 28 giugno. Entrata in vigore 18 luglio 2013 ...

La legge regionale n. 31 del 29/07/2010 “Norme Regionali contenenti la prima attuazione del D.Lgs 152/06 – Norme in materia ambientale , prevede che la valutazione del progetto degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane deve essere effettuata dall’ARTA Abruzzo attraverso l’emanazione di specifico parere tecnico, sulla base del quale la Regione approva la realizzazione dell’impianto o, in caso di parere negativo, respinge il progetto; in particolare l’art. 21, comma 4 della stessa Legge prevede che: “con Delibera di Giunta Regionale sono definiti i criteri tecnici specifici per la valutazione dei progetti degli impianti di depurazione, secondo le indicazioni del presente Capo”

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