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SUOLO / GIURISPRUDENZA

Nel corso dell'interrogatorio aveva ammesso che "dopo la rimozione di circa 60.000 tonnellate di terra contaminata per una spesa pari ad Euro 180.000,00 le analisi effettuate dimostravano che i valori erano ancora superiori ai limiti di legge; pe ...

Se è vero, per un verso, che l'Amministrazione non può imporre, ai privati che non abbiano alcuna responsabilità diretta sull'origine del fenomeno contestato, lo svolgimento di attività di recupero e di risanamento, secondo il principio cui si ispira anch ...

In materia di accertamento del nesso causale, tra operatore e inquinamento, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, il criterio oggi maggiormente applicato è quello del “più probabile che non”, secondo cui per affermare il legame causale non è necessario raggiungere un livello di probabilità (logica) prossimo ad uno (cioè la certezza), bensì è sufficiente dimostrare un grado di probabilità maggiore della metà (cioè del 50%)

Prescrizioni alla società: 1) di indicare, nel rapporto conclusivo della sperimentazione pilota, la percentuale di abbattimento per tutti i contaminanti presenti in falda e il loro confronto con i dati di letteratura citati; 2) Le acque provenienti dai sistemi di piezometro 1 e piezometro 4 devono rispettare, prima dell’immissione nell’impianto di trattamento biologico delle acque di processo e di falda, i limiti di legge. A tal fine la ditta deve considerare ogni concentrazione determinata da campionamenti puntuali delle acque di falda e non solamente il valore medio delle serie storiche.

Per il proprietario dell’area che non sia responsabile dell’inquinamento, c'è solo obbligo della attuazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 240, comma 1, lett. i), del TU ambiente, mentre gli interventi di riparazione, messa in sicurezza, boni ...

Con la pubblicazione,della Legge 15 febbraio 2016, n. 21, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative” sono state introdotte due novità:

  1. proroga al 31 dicembre 2016 del cd. “doppio binario”, in base al quale i soggetti obbligati al SISTRI devono assicurare la tracciabilità dei rifiuti mediante il sistema costituito da registri, formulari e MUD;
  2. riduzione del 50% degli importi delle sanzioni previste dall’art. 260-bis, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 152/2006, per omessa iscrizione al SISTRI e mancato pagamento del contributo annuale.

Nello specifico  la legge di conversione ha aggiunto, all’art. 11, comma 3-bis, del D.L. n. 101/2013, convertito dalla L. n. 125/2013, il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 2016 e comunque non oltre il collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità individuato a mezzo di procedura ad evidenza pubblica, indetta dalla Consip Spa con bando pubblicato il 26 giugno 2015, le sanzioni di cui all'art. 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento».

Non merita accoglimento neppure la tesi secondo cui non potrebbe essere imputata a Italgas nessuna responsabilità per eventi verificatisi in un'epoca in cui mancava una disciplina in materia di tutela ambientale e obblighi connessi. In proposito è pertine ...

Si rimette all’esame della Corte di giustizia dell’Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: se i principi dell’Unione Europea in materia ambientale sanciti dall’art. 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dalla direttiva 2004/35/CE del 21 aprile 2004 (articoli 1 e 8, n. 3; tredicesimo e ventiquattresimo considerando) – in particolare, il principio “chi inquina paga”, il principio di precauzione, il principio dell’azione preventiva, il principio, della correzione, in via prioritaria, alla fonte, dei danni causati all’ambiente – ostino ad una normativa nazionale, quale quella delineata dagli articoli 244, 245, 253 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che, in caso di accertata contaminazione di un sito e di impossibilità di individuare il soggetto responsabile della contaminazione o di impossibilità di ottenere da quest’ultimo gli interventi di riparazione, non consenta all’autorità amministrativa di imporre l’esecuzione delle misure di sicurezza d’emergenza e di bonifica al proprietario non responsabile dell’inquinamento, prevedendo, a carico di quest’ultimo, soltanto una responsabilità patrimoniale limitata al valore del sito dopo l’esecuzione degli interventi di bonifica.

I ricorrenti non tengono conto che, come ha sottolineato il Tribunale, la movimentazione interna dei terreni e del rifiuti all'interno dell'area rientrasse espressamente nelle operazioni di bonifica e che, quindi, occorresse l'iscrizione nell'albo dei Ges ...

Si osserva che, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, che va ribadito in questa sede, in tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 c.c. , presuppone il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico, la cui prova incombe al danneggiato, tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso; resta, poi, a carico del danneggiante l'onere di provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno

Può dirsi in estrema sintesi, che dalle disposizioni contenute nel ‘Codice’ del 2006 (in particolare, nel Titolo V della Parte IV) possono ricavarsi i seguenti principi applicativi: 1) il proprietario, ai sensi dell'articolo 245, comma 2, è tenuto soltant ...

E' indiscutibile che sul proprietario/gestore dell’area inquinata grava comunque un obbligo di prevenzione, la qual cosa si giustifica in considerazione del fatto che, avendo il proprietario/gestore un potere di uso e custodia dell’area inquinata, consegu ...

Se è vero, infatti, che in applicazione degli invocati principi comunitari la responsabilità in materia ambientale non può essere di natura oggettiva, non potendo prescindersi dal fatto che la contaminazione o l’inquinamento debbano essere ricollegabili ad un comportamento (commissivo od omissivo) di un soggetto e a questi imputabile sotto il profilo psicologico, quanto meno a livello di colpa, deve sottolinearsi che l'imputazione dell'inquinamento ad un determinato soggetto può avvenire sia per condotte attive che per condotte omissive e la relativa prova può essere data in forma diretta o indiretta, potendo in quest'ultimo caso la pubblica amministrazione avvalersi anche di presunzioni semplici ex art. 2727 c.c., prendendo in considerazione elementi di fatto da cui si traggano indizi gravi, precisi e concordanti: sulla base di tali indizi deve risultare verosimile che si sia verificato un inquinamento e che questo sia attribuibile a determinati autori

Posto che la sentenza penale va eseguita, e posto che la bonifica dalle sostanze contaminanti era stata di disposta da detta sentenza, i margini di discrezionalità per la provincia risultavano esigui, e comunque non erano tali da consentire un intervento ...

Ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 257 "Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito ... se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente. L'omessa bonifica del sito inquinato secondo le cadenze procedimentali disciplinate dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 17 integra una condizione obiettiva di punibilità "intrinseca" a contenuto negativo che incide sull'interesse tutelato dalla fattispecie, in quanto il legislatore ha condizionato la punibilità del reato all'ulteriore condotta omissiva del contravventore il quale, sebbene destinatario di ordinanza di diffida sindacale, non provvede alla bonifica del sito inquinato avendo cagionato l'inquinamento ovvero un pericolo concreto ed attuale di inquinamento,

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