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RUMORE / GIURISPRUDENZA

Il reato contravvenzionale dell'art. 659 c.p. è comunque, sia nella declinazione del comma 1 che del comma 2, un reato di pericolo per il quale basta, a livello psicologico, la prova della mancata adozione delle dovute cautele per evitare il disturbo. Orbene, nella fattispecie, il Giudice ha accertato con motivazione immune da censure logiche che, su segnalazione dei cittadini che avevano lamentato il rumore proveniente dal Caffè degli Artisti sia per la musica sia per il vociare degli avventori, la Polizia municipale aveva compulsato i tecnici dell'ARPA i quali hanno dimostrato che i rumori registrati erano tali da ledere un numero indeterminato di persone, trattandosi di locale in pieno centro cittadino.

La rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, richiede l'incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l'interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicchè i rumori devono avere una tale diffusività che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare; sicchè, proprio per tale ragione, non possono assumere rilievo le lamentele di una o più persone definite in particolare non potendo ravvisarsi il reato laddove il disturbo sia limitato, come risulta essere nella specie, ad appartamento sovrastante in ambito condominiale

E' configurabile: A) l'illecito amministrativo di cui alla L. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 10, comma 2, ove si verifichi solo il mero superamento dei limiti differenziali di rumore fissati dalle leggi e dai decreti presidenziali in materia; B) il reato di cui al comma 1 dell'art. 659 cod. pen. , ove il fatto costituivo dell'illecito sia rappresentato da qualcosa di diverso dal mero superamento dei limiti di rumore, per effetto di un esercizio del mestiere che ecceda le sue normali modalità o ne costituisca un uso smodato; C) il reato di cui al comma secondo dell'art. 659 cod. pen. qualora la violazione riguardi altre prescrizioni legali o della Autorità, attinenti all'esercizio del mestiere rumoroso, diverse da quelle impositive di limiti di immissioni acustica

Per attività aeroportuali si intendono sia le fasi di decollo o di atterraggio, sia quelle di manutenzione, revisione e prove motori degli aeromobili, ne viene che vi è equivalenza oggettuale tra una tale attività, richiamata dal citato decreto presidenzi ...

Correttamente il gestore di un bar è ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 659, comma 1, cod. pen, per i continui schiamazzi e rumori provocati dagli avventori dello stesso, con disturbo delle persone. Infatti la qualità di titolare della gestione dell'esercizio pubblico comporta l'assunzione dell'obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la polizia di sicurezza

Al riguardo va ricordato che, ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 659 c.p., l'attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica, ma ben può il giudice fondare il suo convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, sì che risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità. (Sez. 1, sent. n. 20954 del 18/01/2011, Rv. 250417, in fattispecie relativa all'accertamento della natura molesta della musica riprodotta ad alto volume e di notte in un "disco pub", nonchè degli schiamazzi degli avventori dello stesso, mediante la testimonianza resa dagli inquilini dello stabile in cui era sito il locale)

Le denunzie riguardano il disturbo dell'occupazione e del riposo delle persone e la condotta costituita dal superamento dei limiti di accettabilità di emissioni sonore derivanti dall'esercizio di professioni o mestieri rumorosi non configura l'ipotesi di reato di cui all'art. 659 c.p. , comma 2, ma un illecito amministrativo (della L. 26 ottobre 1995, n. 447 , ex art. 10, comma 2, - Legge Quadro sull'inquinamento acustico), con argomentazione anche in questo caso esaustiva (cfr. Cass. sez. 3, sent. n. 13015 del 31/01/2014 - dep. 20/03/2014 - Rv. 258702) e non contrastata dal ricorrente. Dunque nessun reatopuò essere contestato alle autorità per il macnato intervento.

L'effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, il quale non è tenuto a basarsi esclusivamente sull'espletamento di specifiche indagini tecniche, ben potendo fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori in grado di dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete

L'inquinamento acustico conseguente all'esercizio di mestieri rumorosi, che si concretizza nel mero superamento dei limiti massimi o differenziali di rumore fissati dalle leggi e dai decreti presidenziali in materia, integra l'illecito amministrativo di c ...

Sul punto, la Corte, con condivisibile orientamento al quale occorre dare continuità, ha affermato che, in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone nell'ambito di una attività legittimamente autorizzata, è configurabile: a) l'illecito amministrativo di cui alla L. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 10, comma 2, ove si verifichi solo il mero superamento dei limiti differenziali di rumore fissati dalle leggi e dai decreti presidenziali in materia; b) il reato di cui all'art. 659 c.p. , comma 1, ove il fatto costituivo dell'illecito sia rappresentato da qualcosa di diverso dal mero superamento dei limiti di rumore, per effetto di un esercizio del mestiere che ecceda le sue normali modalità o ne costituisca un uso smodato; c) il reato di cui all'art. 659 c.p., comma 2 qualora la violazione riguardi altre prescrizioni legali o della Autorità, attinenti all'esercizio del mestiere rumoroso, diverse da quelle impositive di limiti di immissioni acustica

Con specifico riferimento al rumore provocato da una discoteca si è altresì affermato che lo stesso deve ritenersi potenzialmente idoneo a turbare la pubblica quiete anche quando il disturbo venga arrecato ai soli abitanti dell'edificio ove è ubicato il locale, poichè una propagazione di emissioni sonore estesa ad un intero edificio e non limitata ai soli locali attigui alla fonte da cui dette emissioni provengono è certamente indicativa di una diffusa capacità offensiva

La giurisprudenza più recente ha peraltro precisato che "L'inquinamento acustico conseguente all'esercizio di mestieri rumorosi, che si concretizza nel mero superamento dei limiti massimi o differenziali di rumore fissati dalle leggi e dai decret ...

La giurisprudenza di questo Tar ha chiarito che la legge nel prevedere la necessità di redazione del piano di risanamento acustico, correla tale necessità al caso di aree già urbanizzate qualora, a causa di preesistenti destinazioni d'uso, non sia possibi ...

La Corte d'Appello ha valorizzato le dichiarazioni dei numerosi testimoni escussi in ordine alla rumorosità intollerabile prodotta dall'attività in questione e tale addirittura da indurre alcuni di essi a trasferirsi provvisoriamente a casa di parenti nonchè il contenuto di sentenza pronunciata in sede civile e divenuta definitiva di condanna della Alto Belice al risarcimento, in favore di alcuni residenti nei pressi dell'isola ecologica, dei danni cagionati dalle emissioni sonore provenienti dagli autocompattatori, emissioni accertate come superiori ai limiti di tollerabilità fissati dalla normativa speciale. La scelta della pena detentiva risulta dunque essere fondamentalmente immotivata.

La condotta costituita dal superamento dei limiti di accettabilità di emissioni sonore derivanti dall'esercizio di professioni o mestieri rumorosi non configura l'ipotesi di reato di cui all'art. 659 c.p., comma 2, ma l'illecito amministrativo di cui alla L. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 10, comma 2, (legge quadro sull'inquinamento acustico), in applicazione del principio di specialità contenuto nella L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 9 .

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