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TECNICHE CONTROLLO E SANZIONI / CONTRIBUTI

Nel parere approvato, la Commissione evidenzia che ".. dalle audizioni è emerso univocamente che l’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto non costituisce, neanche indirettamente, una forma di depenalizzazione e che il limite massimo della pena individuato dal legislatore delegante è finalizzato unicamente alla determinazione in astratto del perimetro perimetro di applicazione del nuovo istituto, nell’ambito del quale il giudice dovrà, caso per caso, verificare se il fatto concreto sia di particolare tenuità; ..[...]... la delega comunque non si limita ad individuare i reati ai quali applicare il nuovo istituto, ma precisa anche che questo può essere applicato a condizione che risulti la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento, per cui al legislatore delegato è lasciato un margine di discrezionalità per individuare eventuali criteri e parametri utilizzabili dal giudice per verificare in concreto che il fatto abbia determinato una offesa di particolare tenuità ed il comportamento lesivo non sia abituale; .."