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TECNICHE CONTROLLO E SANZIONI / GIURISPRUDENZA

Va considerato che la condotta illecita ha avuto ad oggetto un consistente quantitativo di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, rinvenuti sul terreno, senza alcun sistema di protezione o contenimento ed esposti ad agenti atmosferici (come descritti nel capo di imputazione), quantitativo che il giudice di prime cure non ha esitato a definire "la gigantesca e straordinaria mole di rifiuti" (ed anche "smisurata quantità"), prodotta a seguito di "un'attività duratura e ripetuta nel tempo", considerazione che aveva giustificato una dosimetria sanzionatoria discostata dal minimo edittale. Il medesimo giudizio è stato confermato anche nella sentenza impugnata, con evidente impossibilità di qualificare la condotta delittuosa come accertata un fatto di particolare tenuità ex art. 131 bis c.p., come tale non punibile.