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TECNICHE CONTROLLO E SANZIONI / GIURISPRUDENZA

Secondo la Cassazione il disposto del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 193 sotto la rubrica "Trasporto dei rifiuti" prevede, al comma 5, che "Fatto salvo quanto previsto per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani nel territorio della regione Campania, tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)...  effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno".

Ma non solo perchè, sempre secondo il Colegio l'art. 258, comma 4, contempla una sanzione amministrativa pecuniaria per le "imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188 bis, comma 2, lett. a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'art. 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti", limitando la rilevanza penale alla sola condotta di "chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto"

Non è corretto. Il comma 5 dell'art. 193, applicabile al caso di specie, prescrive un passaggio diverso che nulla a che vedere:  "La  disciplina  di  carattere  nazionale  relativa  al  presente articolo e' definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanarsi entro sessanta  giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto.  Sino all'emanazione del  predetto  decreto  continuano  ad  applicarsi  le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145.". Stessa sorte per l'art. 258.

Ricordiamo che a seguito della megasupercazzola - per i più colti anche combinato disposto -  generata dall'art. 28 comma 2 del DM 52/2011 e art. 39 comma 2-bis del D. Lgs. 205/2010, così come introdotta dall'art. 4 comma 2 lett. b) del Dl.Lgs. 121/2011, e poi ripresa dall'art. 11, comma 3-bis del DL 101/2013, poi convertito dalla L 125/2013,  ancora modificato dal Decreto-Legge 30 dicembre 2015, n. 210 (c.d. “Decreto Milleproroghe”) "Fino al 31 dicembre 2016 al fine di consentire la tenuta in modalita' elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche' l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le relative sanzioni. [...]"

Va inoltre evidenziato che parte dell'art. 193 così come erroneamente richiamato nella sentenza - relativamente ai trasporti ritenuti occasionali se effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno e non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno - incide su alcuni passagi della motivazione della sentenza stessa (!) laddove il Giudice, prendendo in considerazione la novella così come modificata post 205/2010, ricorda che il ".. quantitativo sicuramente eccedente quello massimo annuale definito dalla legge come trasporto occasionale e sporadico per chi è produttore di rifiuti, ...".