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TECNICHE CONTROLLO E SANZIONI / GIURISPRUDENZA

Il legislatore, con la fattispecie di nuovo conio, ha "voluto sanzionare condotte inquinanti che assumessero aspetti quantitativi e qualitativi davvero rilevanti ed estesi in maniera tale da probabilmente escludere che la fattispecie che ci occupa possa esse ricomprendersi. Di certo il richiamo all'aggettivo "misurabile" inserisce un elemento di fatto della condotta non certo di agevole interpretazione, quasi a significare che la punibilità possa configurarsi solo avi si sia effettuato un accertamento tecnico specifico sul grado degli agenti inquinanti e sul loro rapporto con gli elementi naturali del corpo fisico recettore. Con la conseguenza tra l'altro, che sarebbe esclusa, per tale reato, la forma del tentativo; se per il perfezionamento della condotta è necessario che sia cristallizzato l'elemento della misurabilità della compromissione o del deterioramento, appare consequenziale, per la materializzazione del reato, procedere in facto a tale misurazione, con la conseguenza che una volta eseguita, il delitto potrebbe solo o consumarsi o restare in configurabile"