Consulenza gestionale e legale

ricerca
ricerca

rifiuti
acqua
rumore
aria
suolo
adr
tecniche di controllo e sanzioni
certificazione ambientale

SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO / LEGGI E NORME

Regolamento che modifica l'allegato XVII del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach), per quanto riguarda i composti del cromo VI
 
Nell'allegato XVII del regolamento (Ce) n. 1907/2006, colonna 2, voce 47, sono aggiunti i seguenti paragrafi 5, 6 e 7:
"5. Gli articoli in cuoio che vengono a contatto con la cute non possono essere immessi sul mercato se contengono cromo VI in concentrazioni pari o superiori a 3 mg/kg (0,0003 % in peso) sul peso totale secco del cuoio. Gli articoli con parti in cuoio che vengono a contatto con la cute non possono essere immessi sul mercato qualora una di queste parti in cuoio contenga cromo VI in concentrazioni pari o superiori a 3 mg/kg (0,0003 % in peso) sul peso totale secco di tale parte in cuoio. I paragrafi 5 e 6 non si applicano all'immissione sul mercato di articoli usati gia ̀nella fase di uso finale nell'Unione prima del 1° maggio 2015".