ACQUA / GIURISPRUDENZA
I rilievi sollevati dal ricorrente avverso tale affermazione sono, peraltro, manifestamente infondati, in quanto le acque meteoriche da dilavamento sono costituite dalle sole acque piovane che, cadendo al suolo, non subiscono contaminazioni con sostanze o materiali inquinanti, e non anche quelle contaminate, come nella specie, da sostanze o materiali inquinanti (cioè dai rifiuti pericolosi presenti nell'area nella disponibilità della C.T., caratterizzata dall'inadeguatezza dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche), che non consentono di qualificare i reflui come acque di dilavamento o di prima pioggia, trattandosi invece di reflui industriali (tali dovendo considerarsi le acque meteoriche a seguito della contaminazione con i rifiuti pericolosi stoccati nel deposito della C.T. S.r.l.), di cui è stato realizzato uno scarico nel suolo e nel sottosuolo in mancanza di autorizzazione.
In caso di miscelazione di reflui di diversa natura, il criterio da utilizzare per stabilire la natura della risultante è quello relativo al “refluo quantitativamente prevalente”: ove prevalgano i “reflui urbani”, il prodotto della miscelazione dovrà essere considerato, agli effetti di legge, della stessa natura, a prescindere dal luogo in cui avviene la miscelazione (all’interno o all’esterno del depuratore, “a monte” o “a valle” dello stesso), trattandosi di profilo non preso in considerazione dalla normativa vigente e che, comunque, non appare oggettivamente incidente sulla pericolosità intrinseca del refluo e su quella del prodotto
della depurazione.
Per l'applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 6 il principio di diritto già espresso da questa Corte nei casi di applicazione del comma 5, secondo cui il superamento dei limiti tabellari integra il reato solo ove riguardante le sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152 del 2006, diversamente integrandosi un mero illecito amministrativo
Sulla rilevata negligenza da parte di questa ditta nella realizzazione della manutenzione del predetto impianto, appaiono elementi decisivi quelli legati al fatto che, come apprezzato dallo stesso Tribunale alle luce delle testimonianze raccolte, l'impianto di pompaggio delle acque luride presentava frequenti problemi che, per un verso, avrebbero imposto, ove ci si fosse comportati con la dovuta diligenza, non solo controlli dello stato degli stessi più ravvicinati nel tempo, ma, anche, interventi manutentivi di carattere strutturale, volti e rimuovere non solo gli effetti di tali disservizi ma anche a prevenirne le cause.
Non si comprende invero perchè, a fronte della contestazione mossa all'imputato, l'eventuale diverso oggetto del lavaggio per il quale non vi era autorizzazione (autovettura ad uso privato anzichè "mezzo di trasporto" della società rappresentata dall'imputato) avrebbe dovuto condurre a reputare non configurabile il reato; va aggiunto, in ogni caso, che dal verbale di accertamenti urgenti allegato risulta che l'imputato "era intento ad effettuare il lavaggio di un automezzo", circostanza, questa, del tutto compatibile con l'affermazione della sentenza secondo cui l'imputato era appunto intento, all'atto del sopralluogo, a lavare un automezzo utilizzato per la sua attività di autotrasportatore.
Anche in considerazione della necessità di privilegiare, in una materia come quella penale, soluzioni interpretative volte a evitare abnormi estensioni della portata precettiva della norma incriminatrice, deve conclusivamente ritenersi che conservino rili ...
Presupposto per l'applicazione della disciplina delle acque è, dunque, che si sia in presenza di uno scarico, anche se soltanto periodico, discontinuo o occasionale, di acque reflue in uno dei corpi recettori sopra specificati ed effettuato tramite condotta, tubazioni, o altro sistema stabile.
Nel caso di specie, l'evidente e massiccio superamento dei valori del Rame (253, mg/l a fronte dei 0,4 mg/l ammessi), di per sè sufficiente a integrare il reato contestato, unitamente al fatto che secondo le stesse deduzioni difensive si trattava di conseguenza "necessitata" dal rispetto del "disciplinare" eliminata successivamente al controllo, costituiscono validi argomenti per ritenere la bontà del metodo di campionamento utilizzato. Il fatto che l'imputato, per sua stessa ammissione, abbia successivamente eliminato l'inconveniente derivante dal rispetto del citato "Disciplinare" toglie argomenti validi alla deduzione difensiva della cogenza del suo rispetto.
Va affermato che, in materia di inquinamento idrico, l’assimilazione, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, di determinate acque reflue alle acque reflue domestiche deve ritenersi subordinata alla prova della esistenza delle cond ...
Deve rammentarsi che la contravvenzione di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni ( D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 4) è reato formale di pericolo, il quale si configura in caso di violazione delle prescrizioni imposte per l'attività autorizzata di gestione di rifiuti, non essendo richiesto che la condotta sia anche idonea a ledere in concreto il bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice (Sez. 3, n. 6256 del 02/02/2011, Mariottini e altri, Rv. 249577). In ogni caso, nel caso in esame, non può esservi dubbio sull'idoneità della condotta, di sversamento dei reflui nello specchio acqueo, a mettere in pericolo il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice.
Per aversi "scarico", è necessaria una fisica "immissione" in un corpo ricettore, presupposto questo, logicamente derivante, del resto, dallo stesso vocabolo "scarico", caratterizzato dalla "s ...
La contravvenzione di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni ( D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 4) è reato formale di pericolo, il quale si configura in caso di violazione delle prescrizioni imposte per l' ...
La violazione contestata all'imputato comporta la sanzione penale di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 9: "Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'art. 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui ...
La tesi delle cd. "tutele crescenti" e della insussistenza del reato in caso di irrilevanza penale del singolo scarico (per il mancato superamento, nel caso di specie, dei valori limite delle sostanze indicate nella tabella 5 dell' alle ...
Nella nozione di acque reflue industriali rientrano tutti i reflui derivanti da attività che non attengono strettamente al prevalente metabolismo umano ed alle attività domestiche, cioè non collegati alla presenza umana, alla coabitazione ed alla conviven ...