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ARIA / LEGGI E NORME

In attuazione dell'articolo 157, c3, D.lgs 230/1995 stabilisce l'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica a carico di tutti i soggetti che importano, raccolgono, depositano o fondono rottami o altri materiali metallici di risulta, ovvero importa ...

Il provvedimento, pubblicato il 10 ottobre 2017, disciplina i criteri per esentare i combustibili utilizzati ai fini di ricerca e sperimentazione dall’applicazione della disciplina dei combustibili contenuta nell’Allegato X alla Parte V del D.L.vo 152/2006 definendo le modalità con cui i gestori degli impianti che emettono emissioni in atmosfera possono presentare la domanda per potere utilizzare a titolo di ricerca e sperimentazione combustibili diversi da quelli ammessi ai sensi della disciplina sulle emissioni degli impianti in atmosfera.

D.M. 26 settembre 2017

D.M. 7 novembre 2016 individua i criteri da applicare per la fissazione dei valori limite di emissione in atmosfera degli impianti degli stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti.

Entrata in vigore 15 dicembre 2016

ecoo le misure relative all'ambiente nella nuova legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio 2016, n. 158:

  • Capo VII «Disposizioni in materia di tutela dell’ambiente», rileva l’art. 32 «Disposizioni relative allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio»
  • Capo VIII «Disposizioni in materia di energia» è riportato un unico articolo (art. 33) recante «Disposizioni per la corretta attuazione del terzo pacchetto  energia»
  • art. 4 «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (Ue) n. 1297/2014, che modifica il regolamento (Ce) n. 1272/2008 in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele»
  • art. 32 «Disposizioni relative allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio»

Entrata in vigore del provvedimento 23 luglio 2016

Stabilisce , ai sensi del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, modalità dettagliate relative alla dichiarazione di conformità al momento dell'immissione sul mercato di apparecchiature di refrigerazione ...

DEC DVA/86/2016 del 15/03/2016 – Definizione della modulistica da compilare per la presentazione della domanda di AIA di competenza statale, con specifico riferimento alla presentazione delle informazioni necessarie al fine del riesame ex articolo 29-octies, del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 - See more at: http://www.minambiente.it/notizie/dec-dva862016-del-15032016-definizione-della-modulistica-da-compilare-la-presentazione-della#sthash.dgpHkAV4.dpuf

DEC DVA/86/2016 del 15/03/2016 – Definizione della modulistica da compilare per la presentazione della domanda di AIA di competenza statale, con specifico riferimento alla presentazione delle informazioni necessarie al fine del riesame ex articolo 29-octies, del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006.

L’adozione del provvedimento si è resa necessaria al fine di aggiornare la modulistica alle modifiche normative in tema di AIA introdotte con i procedimenti di riesame (art. 29-octies, D.L.vo n. 152/2006) e di modifica (art. 29-nonies, D.L.vo n. 152/2006)

Pesente anche una Guida alla compilazione.

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Il 18 novembre sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea i nuovi regolamenti che la norma quadro Regolamento F-gas (UE) n. 517/2014:

  1. Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2065 che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri
  2. Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 della Commissione per i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche addette all’installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati ad effetto serra o al recupero di gas fluorurati ad effetto serra da commutatori elettrici fissi
  3. Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione per i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d’aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d’aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra
  4. Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 della Commissione,per  il formato delle etichette per i prodotti e le apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra

Tra le salenti novità: 

  • certificazione per persone fisiche anche per ambiti di attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra;
  • certificazione necessaria  per persone e aziende che svolgono non solo attività di controllo delle perdite, recupero, installazione, riparazione, manutenzione o assistenza ma anche smantellamento degli impianti indicati
  • obbligo a decorrere dal 1 luglio 2017 di essere in possesso di un certificato in conformità per quanto riguarda le attività in relazione alle celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero

Previsto un regime transitorio di adeguamento alle novità che arriva fino al 1° luglio 2017

Con il D.M. n. 141/2015 nessun obbligo per gli impianti di combustione facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica compresa tra i 50 e i 300 MW  alimentati esclusivamente a gas naturale che tuttavia  dovranno effettuare la verificare la sussistenza di tale obbligo entro 3 mesi all'entrata in vigore del provvedimento.

E' fatta salva la facoltà, per i gestori, di presentare la relazione di riferimento in luogo degli esiti della procedura per la verifica della sussistenza dell’obbligo di presentazione della stessa entro la tempistica di cui all’art. 4, comma 1, D.M. n. 272/2014.

 Sul Supplemento Ordinario n. 35 alla Gazzetta ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015 è stato pubblicato il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione pubblica 8 maggio 2015 recante "Adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale - AUA".

Il decreto dà attuazione all'art. 10 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante il regolamento sulla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale prevedeva il modello unico semplificato per l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Il provvedimento arriva con qualche mese di ritardo tanto che alle regioni si chiede di adeguarsi al nuovo modello AUA entro la data, ormai trascorsa, del 30 giugno 2015. Le regioni devono, poi, garantire la massima diffusione del modello stesso. 

clicca qui per scaricare il decreto

AREA A.U.A.

 

Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal dlgs 46 del 04/03/2014. 1) Chiarimenti sulle disposizioni di cui all'art. 19 c.2 2) In ...

Arriva il silenzio assenso nei casi in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche, anche ai casi in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggisticoterritoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all’accettazione dell’emendamento del protocollo del 1998 della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante i metalli pesanti. La convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza costituisce il principale quadro giuridico internazionale per la cooperazione e per le misure volte a limitare e ridurre gradualmente e a prevenire l’inquinamento atmosferico.

L’emendamento del protocollo è disciplinato, in larga misura, dalle norme dell’UE attualmente esistenti e in particolare dalla legislazione sul controllo delle fonti di emissione che comprende la già citata direttiva 2010/75/UE e le decisioni di esecuzione della Commissione adottate a norma di tale direttiva e che stabiliscono le conclusioni sulle BAT applicabili a diversi settori industriali, come ad esempio la fabbricazione del vetro e la produzione di ferro e acciaio, cemento, calce e ossido di magnesio e dei cloro-alcali.
 
Questo emendamento deve essere ulteriormente recepito, in particolare attraverso una nuova direttiva che aggiorna i limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici e stabilisce inventari nazionali annuali delle emissioni che comprendono, tra l’altro, le emissioni di piombo, cadmio e mercurio
 

Abrogato il regolamento (CE) n. 842/2006 dal primo gennaio si parte con il nuovo Regolamento entrato in vigore il 9 giugno 2014. Il nuovo regolamento sui gas fluorurati a effetto serra non stravolge il quadro già vigente, ma estende l&rsq ...

Pubblicato su  G.U. il 7 gennaio 2015 il decreto 272/2014  in attuazione dell'articolo 29-sexies, c.9-quinquies e stabilisce  le modalità di redazione della relazione di riferimento di cui all’art. 5, c.1, lett. v-bis) del D.L.vo n. 152/2006

Nella novella, tra gli aspetti rilevanti, troviamo le informazioni che gli impianti din AIA devono avere sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito interessato dall'installazione con  particolare  riguardo  alle  metodiche  di indagine ed alle sostanze pericolose  da ricercare  con  riferimento alle attivita' di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del testo unico ambientale. E' uno strumento che consente al momento della cessazione definitiva delle attività, di raffrontare lo stato di contaminazione e valutare gli eventuali obblighi di ripristino pre impianto.   

Ricordiamo a tal riguardo anche le  Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali2014/C 136/01

Per maggiori informazioni http://aia.minambiente.it/Documentazione.aspx

Linee guida in materia di Autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) della Regione Autonoma Valle d’Aosta che avranno decorrenza a partire dal 1° luglio 2015. Competenza al rilascio dell'Aua è della Regione. Impianti di trattamento di acque reflue urbane es ...

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