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ARIA / GIURISPRUDENZA

dr.ssa Chiara Gasparrini StudioSaia via Firenze, 15 - 65122 Pescara - Italy Tel: + 39 085 377204 | Mobile: + 39 340 8814768 ottavio. ...

Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha dato atto del fatto che con nota del 9/03/2012, l'Arpacal aveva prescritto all'amministratore unico della ..... S.r.l., individuata nell'odierna imputata, di comunicare a quel medesimo ufficio, "la data di ripristino e di riavvio degli impianti" nonchè di adeguamento tecnico richiesto in esito ad una precedente ispezione. Ciò all'evidente fine di consentire il controllo delle condizioni di operatività dell'impianto e, conseguentemente, il raggiungimento di quelle finalità di prevenzione e contenimento dell'inquinamento che la normativa di settore si prefigge.

Il principio di diritto ormai consolidato prevede che il reato di cui all'art. 674 c.p. non sia configurabile nel caso in cui le emissioni provengano da una attività regolarmente autorizzata o da una attività prevista e disciplinata da atti normativi speciali e siano contenute nei limiti previsti dalle leggi di settore o dagli specifici provvedimenti amministrativi che le riguardano, il cui rispetto implica una presunzione di legittimità del comportamento. Questo principio deve essere confermato, non potendosi ritenere sufficienti a superarlo alcune decisioni in senso contrario, che si sono limitate a richiamare alcune massime espressione del precedente orientamento, senza apportare particolari argomentazioni avverso l'interpretazione che qui viene ribadita.

Con il secondo motivo deduce in relazione al vizio di violazione di legge riferito al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279, comma 2 e al vizio motivazionale, che del tutto illegittima nonchè illogica è l'affermazione della sua responsabilità penale per il suddetto reato in relazione all'emissione in atmosfera di sostanze nocive atteso che il reato, quantunque di pericolo, si perfeziona con la concreta produzione delle emissioni da parte dell'impianto, di fatto mai accertate, e non già con la mera potenzialità produttiva di emissioni inquinanti.

Alla luce dell'orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, secondo cui nei casi in cui le emissioni non siano prodotte nell'ambito di attività industriali o comunque autorizzate, non può configurarsi l'operatività di criteri positivitizzati, normativi o amministrativi, ai quali l'attività di emissione atmosferica sia chiamata ad uniformarsi. In questa prospettiva, nella specie può certamente mutuarsi l'indirizzo interpretativo che, per l'integrazione della contravvenzione prevista dall'art. 674 c.p. nel caso di "molestie olfattive" prodotte al di fuori di attività produttive le cui emissioni siano assoggettate a limiti normativi, rinvia al parametro della "stretta tollerabilità", sul presupposto che il criterio della "normale tollerabilità" previsto dall'art. 844 c.c. e richiesto da talune pronunce.

Il reato di cui all'art. 674 c.p. è integrabile indipendentemente dal superamento dei valori limite di emissione eventualmente stabiliti dalla legge, in quanto anche un'attività produttiva di carattere industriale autorizzata può procurare molestie alle p ...

il reato di pericolo in oggetto è configurabile a prescindere dal fatto che, all'atto dell'intervento, le saldatrici fossero utilizzate dal R. o, diversamente, fossero soltanto collegate alla corrente ma spente, non rappresentando ciò il discrimine tra at ...

Va ricordato che integra il reato di cui alla contestazione, poichè lo stesso costituisce fattispecie di pericolo, anche la sola sottrazione dell'attività comportante le emissioni di materiale in atmosfera al preventivo controllo degli organi di vigilanza, senza che sia necessario il verificarsi di alcun ulteriore evento di danno naturalisticamente inteso (Corte di cassazione, Sezione 3^ penale, 7 luglio 2015, n. 28764).

Imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279, comma 2 (poichè violava le prescrizioni stabilite dalla autorizzazione regionale di cui alla determina dirigenziale n. 2009/D/739 con riferimento alle emissioni in atmosfera prodotte dallo sta ...

Il reato di getto di cose pericolose, di cui all'art. 674 cod. pen., ha di regola carattere istantaneo e solo eventualmente permanente. La permanenza va ravvisata quando le illegittime emissioni sono connesse all'esercizio di attività economiche e legate al ciclo produttivo, mentre, con riguardo specifico all'emissione molesta di gas, di vapori o di fumo, la contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen., è un reato non necessariamente, ma solo eventualmente permanente, in dipendenza cioè della durata, istantanea o continuativa, della condotta che provoca le emissioni stesse

La contravvenzione prescinde dalla circostanza che le emissioni superino i valori limite stabiliti, in quanto non costituisce un reato di danno ma, per l'appunto, di mera condotta, la cui ratio si ravvisa nella necessità che la pubblica amministrazione possa esercitare un controllo preventivo su attività potenzialmente dannose per l'ambiente. Difatti la norma punisce "chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata"

Il fatto rientra nella nuova previsione del D.Lgs. n. 152 del 2006 , art. 29-quattuordecies, comma 2 con conseguente intervenuta depenalizzazione e necessità di disporre l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per non essere il fatto costituito dalla mera inosservanza delle prescrizioni AIA o di quelle imposte dall'autorità competente, non rientrante in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 29-quattuordecies, commi 3 e 4, più previsto dalla legge come reato.

Il reato di realizzazione di impianto in difetto di autorizzazione (o di gestione di impianto di cui, come nel caso in esame, non siano state autorizzate, ai sensi dell'art. 269, comma 8, modificazioni sostanziali), di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279, ha natura permanente, e dunque non si esaurisce con la condotta di chi lo costruisce (o apporta le modificazioni), ma è commesso anche dai successivi responsabili che proseguono l'esercizio dell'attività produttiva, in quanto anche su costoro grava l'obbligo di chiedere il rilascio del titolo abilitativo per le emissioni atmosferiche prodotte o di cessare l'attività in assenza dello stesso

Poichè il reato per cui si procede è riferibile al "gestore dell'attività" da cui provengono le emissioni, quale soggetto obbligato a richiedere l'autorizzazione (D.Lgs. 152 del 2006, art. 269), il giudice di merito avrebbe dovuto accertare se, in concreto, il P. si fosse occupato dell'attività produttiva svolta nella ditta Fagioli S.P.A. e avesse consapevolmente contribuito alla violazione delle prescrizioni relative all'emissione previste dalla legge, dovendo, in caso contrario, essere esclusa la sua responsabilità penale.

Riguardo alla prima violazione (prescrizione E. 5.2 punto 12 ed E.7, circa la mancanza di esiti analitici su verifiche inerenti la presenza di diossine), il doc. 2 allegato al ricorso, contenente le conclusioni del sopralluogo dell'ARPA, riporta testualme ...

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