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ARIA / GIURISPRUDENZA

Alla luce dell'orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, secondo cui nei casi in cui le emissioni non siano prodotte nell'ambito di attività industriali o comunque autorizzate, non può configurarsi l'operatività di criteri positivitizzati, normativi o amministrativi, ai quali l'attività di emissione atmosferica sia chiamata ad uniformarsi. In questa prospettiva, nella specie può certamente mutuarsi l'indirizzo interpretativo che, per l'integrazione della contravvenzione prevista dall'art. 674 c.p. nel caso di "molestie olfattive" prodotte al di fuori di attività produttive le cui emissioni siano assoggettate a limiti normativi, rinvia al parametro della "stretta tollerabilità", sul presupposto che il criterio della "normale tollerabilità" previsto dall'art. 844 c.c. e richiesto da talune pronunce.