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ARIA / CONTRIBUTI

Le Linee Guida costituiscono indicazioni generali di buona pratica tecnica da adottare al fine di tutelare l'ambiente durante le attività di cantiere e le operazioni di ripristino dei luoghi. Tale documento può essere utilizzato dai Proponenti nella redazione dei documenti a supporto delle procedure di VIA/Verifica di assoggettabilità a VIA o inserito nell'eventuale capitolato d'appalto, a cui l’Impresa esecutrice dovrà attenersi per lo svolgimento dei lavori.

Criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46. ...

Pubblicata la nota Prot. 0014119/DVA del 25 maggio 2016 “Conduzione di verifiche inerenti la rilevanza a fini VIA di interventi su installazioni soggette ad AIA statale per i quali è richiesto aggiornamento dell'autorizzazione all’esercizio” con allegato il decreto “Integrazione del formato della modulistica da compilare per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale di competenza statale, con specifico riferimento alla presentazione delle istanze e delle comunicazioni inerenti modifiche ex articolo 29-nonies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

La norma integra i formati da utilizzare per presentare le comunicazioni ed istanze relative a modifiche di istallazioni soggette ad AIA statale, non sottoposte a procedure di VIA, al fine di inserire una sezione dedicata a mettere in evidenza le motivazioni per le quali il gestore ritiene non sussistere la possibilità di effetti negativi sull’ambiente determinati dalla realizzazione del progetto


 

Con una comunicazione che sta arrivando negli utlimi gioni ai soggetti interessati l'Ispra informa "... gli utenti soggetti all’obbligo di comunicazione della dichiarazione PRTR 2016 (art.4 del DPR 157/2011) che, contrariamente agli anni precedenti, il portale www.eprtr.it non potrà essere utilizzato e pertanto le informazioni riferite al 2015 dovranno essere comunicate secondo le seguenti modalità:
1. compilazione del file excel disponibile al seguente link:
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/Aria/emissioni-in-atmosfera/dichiarazione-prtr-2016-dati-2015
2. invio del file compilato per le parti dovute e firmato digitalmente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo email dell’ISPRA: dichiarazioneprtr@ispra.legalmail.it
Si richiede di indicare nell’oggetto “Dichiarazione PRTR 2016 –Ragione Sociale, sigla provincia
”.
 

Si procederà pertanto con pec e fogli excel.

Per maggiori dettagli clicca qui

Interventi: Stefano Vignaroli (Vicepresidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati), Roberto Mezzanotte (Consulente della Commissione, già Direttore del Dipartimento nucleare dell’ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), Massimo Garribba (Direttore della Dir D-Energia nucleare, sicurezza e ITER della Commissione europea), Juan José Zaballa Gómez (Presidente di ENRESA, Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A.), Jean Christophe Niel (Direttore Generale di ASN - Autorità di Sicurezza Nucleare Francese), Giuseppe Zollino (Presidente di Sogin), Stefano Laporta (Direttore Generale dell’ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale). 

fonte: radioradicale.it

Tra le novità introdotte dal D.Lgs.105/2015 si evidenzia il nuovo Allegato 5 ovvero il format attraverso il quale i gestori devono redigere e trasmettere le Notifiche ai sensi dell’articolo 13 del decreto

Il nuovo format rappresenta l’integrazione, in un unico modulo, delle informazioni contenute nella Notifica e nella Scheda di Informazione ai cittadini previste dal vecchio decreto D.Lgs 334/99 e smi e trasmesse dai gestori in modalità separata.

In attesa di un’applicazione web che consentirà attraverso un sistema di autenticazione online la redazione e la trasmissione a tutti i destinatari di un modello elettronico precompilato del modulo di Allegato 5, del D.lgs. 105/2015, i gestori devono, in via provvisoria, trasmettere ai destinatari le Notifiche, compilate esclusivamente attraverso il modulo di Allegato 5, via posta elettronica certificata firmata digitalmente al
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Scarica la guida tecnica alla compilazione

Per l’inoltro di quesiti tecnici  specifici inerenti la compilazione del modulo di Notifica è attivo per i gestori dal 1 settembre 2015 l’indirizzo e-mail help-desknotificheseveso@isprambiente.it

fonte: isprambiente.gov.it

Con il nuovo D.lgs n. 105 del 26 giugno 2015 tra le novità più importanti troviamo l'Allegato 5 ovvero il format attraverso il quale i gestori devono redigere e trasmettere le Notifiche ai sensi dell’articolo 13, comma 1.

Il nuovo format rappresenta l’integrazione, in un unico modulo, delle informazioni contenute nella Notifica e nella Scheda di Informazione ai cittadini previste dal vecchio decreto D.Lgs 334/99 e trasmesse dai gestori in modalità separata. Si tratta di un passo verso la semplificazione volto ad agevolare i gestori nella compilazione e trasmissione delle informazioni di cui al all’articolo 13 comma 4 nonché facilitare e velocizzare le attività di verifica di completezza e conformità effettuate dai tecnici dell’ISPRA previste ai sensi dell’articolo 13, comma 9 del decreto stesso.

Nelle more della predisposizione dell'applicativo che consentirà attraverso un sistema di autenticazione online la redazione e la trasmissione a tutti i destinatari, i gestori devono, in via provvisoria, a partire dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 105/2015 trasmettere ai destinatari le Notifiche, compilate esclusivamente attraverso il modulo di Allegato 5, via posta elettronica certificata firmata digitalmente. Le Notifiche indirizzate al MATTM tramite l’ISPRA, devono essere trasmesse per via telematica con le suddette modalità al seguente indirizzo:
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
i gestori devono indicare nell’oggetto la parola chiave: NOTIFICA D.lgs. 105/2015

Risulta inoltre in 'preparazione' (?!) la Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica
 
clicca qui per maggiori dettagli

Oggi la conferenza unificata Stato-Regioni ha dato parere favorevole (pt. 13), sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.

Ricordiamo che il d.P.R. 59/2013  prevede l'approvazione di un modello unico nazionale per chiedere l'autorizzazione unica ambientale.  Attualmente in attesa del modello nazionale ogni Regione ha adottato una propria, differente modulistica, pertanto entro entro il 30 giugno 2015 tutte le regioni dovranno adeguarsi.

Pubblicato l'ultimo Rapporto “Emissions Gap 2014”, stilato da 38 eminenti scienziati provenienti da 22 Gruppi di ricerca in 14 Paesi, che monitora annualmente il divario che deve essere colmato tra gli impegni finora assunti dai Paesi dell’UNFCCC alla Conferenza di Copenhagen (2009). Ricordiamo che, secondo quanto stabilito nella Conferenza scandinava, sarebbe necessario mantenere la temperatura globale a +2 °C entro la fine del secolo. Il rapporto indica che siamo ancora lontani dall’obiettivo.

Tale condizione sarebbe la sola che potrebbe evitare disastrose conseguenze agli ecosistemi terrestri e ai suoi abitanti, compreso l’uomo:
- raggiungere il picco intorno al 2020, per poi discendere fino ad almeno il 15% al 2030 rispetto al 2010;
- diminuire ulteriormente di almeno il 50% al 2050;
- arrivare alla neutralità (net-zero) tra il 2055 e il 2070, compensando l’eventuale gap rimanente con la riforestazione e altri strumenti; tra il 2080 e il 2100, se la “neutralità climatica” tiene conto anche di altri potenti gas serra quali metano, protossido di azoto e idrofluorocarburi (HFC).

Nel rapporto invece, viene sottolineato che il mondo è ben lontano dal traguardo, con le emissioni globali che rispetto al 1990 sono cresciute di oltre il 45%. Con gli impegni assunti, il divario tra quanto è necessario e quel che comporta la riduzione con gli impegni presi, circa un terzo delle attuali emissioni.  Viene indicata come unica e attendibile via d'uscita, cocn una potenziale riduzione delle emissioni e il conseguimento degli obiettivi-chiave di sviluppo sostenibile,potrebbe derivare solo dal miglioramento dell’efficienza energetica.

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Con la legge 116/2014 (di conversione del Dl 91/2014, cd. “Competitività”), entrata in vigore il 21 agosto scorso, i detentori di sistemi antincendio contenenti sostanze controllate ai sensi del regolamento 1005/2009/Ce devono comunicare, entro il 30 settembre 2014, nel rispetto del formato allegato allo stesso decreto “Competitività”, il possesso e la quantità delle seguenti sostanze controllate R22, R123, R124, R141B, R142B, R406A, R409B,R13 per usufruire dello slittamento dei tempi di eliminazione.
 
Si ricorda che la sanzione penale prevista per chi non ottempera all'adempimento è quella dell'arresto fino ad un anno e ammenda fino a 100mila euro 

 

Il 15 ottobre 2014 è la data a partire dalla quale si deve provvedere alla sostituzione o alla compilazione del nuovo libretto secondo quanto indicato nel DM 20 giugno 2014.  Per tutte le operazioni di manutenzione e/o di controllo dell’efficienza energetica su impianti di climatizzazione invernale di potenza utile nominale superiore ai 10 kW, e di climatizzazione estiva superiore ai 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, dovranno essere utilizzati i nuovi modelli conformi agli allegati II, III, IV e V del Decreto Ministeriale 10/02/2014, che andranno a sostituire i vecchi allegati F e G del D.Lgs. 192/2005.
 
Tutti gli impianti termici dovranno essere muniti dei nuovi modelli di libretto di impianto per la climatizzazione ai sensi dell’art.3, comma 8; per gli impianti esistenti alla data del 1 giugno 2014, i vecchi "libretti di centrale" ed i "libretti di impianto", già compilati e conformi rispettivamente ai modelli riportati negli allegati I e II del decreto ministeriale 17 marzo 2003, dovranno essere conservati ed allegati al nuovo Libretto di impianto per la climatizzazione.
 
La sostituzione potrà avvenire in occasione dei controlli periodici di efficienza energetica previsti dal DPR 74/2013 o di interventi su chiamata per guasti o malfunzionamenti.
 
Nel caso di dismissione dall'impianto termico, senza sostituzione di componenti o apparecchi, le relative schede del nuovo libretto di impianto per la climatizzazione dovranno essere conservate dal responsabile dell'impianto per almeno 5 anni dalla data di dismissione.
 
Pertanto:
  1. - nomina/conferma responsabili dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico (imprese abilitate ex DM 22 gennaio 2008, n. 37) con relativo contratto aggiornato
  2. - predisposizione di istruzioni relative al controllo periodico degli impianti ai fini della sicurezza, con l'indicazione sia dei singoli controlli da effettuare che della loro frequenza
  3. - obbligo utilizzo dei nuovi libretti (se ne può usare anche 1 per il caldo e 1 per il freddo se ci sono 2 ditte) e mantenimento vecchi libretti presso l'impianto per 5 anni
  4. - trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica alla Regione o Provincia autonoma o alle autorità da queste all’uopo designate

Comunicato - Presidenza del Consiglio dei Ministri. Attivita' antincendio boschivo per la stagione estiva 2014. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un piu' efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti.

Dichiarazione ai sensi dell’art.16, comma 1, del D.P.R. del 27 gennaio 2012, n.43 - entro il 31 maggio gli operatori delle applicazioni fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra apparecchiature contenenti 3 kg o più di ...

E’ disponibile la procedura di dichiarazione dei dati ai sensi all’art.5 del Regolamento CE n.166/2006. Scadenza per la trasmissione delle dichiarazioni è il 30 aprile 2014. Si invitano tutti gli utenti a verificare la validità degli strumenti e delle certificazioni per la firma elettronica.
 
Si sollecitano tutti gli utenti con dichiarazioni pregresse (periodo 2007-2012) ancora in sospeso affinchè completino le modifiche e ritrasmettano le dichiarazioni.
 
Per ulteriori informazioni circa i contenuti, formato e linee guida della comunicazione, è possibile consultare il documento che regola l’esecuzione del Regolamento CE n.166/2006. Si rimanda agli allegati del DPR n.157/2011 disponibili anche nella sezione documentazione e normativa nazionale di APAT accessibile al seguente link 65_DPR_EPRTR_9.2011.pdf.
 
Istruzioni aggiuntive per la compilazione delle dichiarazioni delle aziende agroindustriali (allevamenti suinicoli e avicoli) sono contenute nel documento 64_istruzioni_aggiuntive_dichiarazione_PRTR_allevamenti.pdf.
 
I dati INES/PRTR validati dall'autorità competente sono consultabili sul sito del Registro E-PRTR, curato dalla Commissione europea e dall'Agenzia Europea per l'Ambiente, all’indirizzo http://prtr.ec.europa.eu/. Sul sito del registro nazionale www.eper.sinanet.apat.it sono temporaneamente disponibili i dati del registro nazionale relativi agli anni 2002-2006.
 
Si ricorda che la comunicazione ha scadenza 30 aprile
 
fonte: http://www.dichiarazioneines.it/

 

Arrivano le istruzioni per le comunicazioni relativa alle applicazione fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati, che ...

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