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RIFIUTI / GIURISPRUDENZA

Dall’excursus normativo emerge che: 1) è ammesso il conferimento di rifiuti pericolosi nelle discariche di rifiuti non pericolosi quando siano stabili e non reattivi, e presentino i criteri di ammissibilità previsti dal citato art. 6 del DM 3 agosto 2005, evidenziando in tal modo un comportamento del colaticcio equivalente a quello dei rifiuti non pericolosi (come prescritto dal citato art. 6, lett. c, punto iii della direttiva 1999/31/CE); 2) non è necessario un previo trattamento di solidificazione, stabilizzazione o vetrificazione ove sia analiticamente provata la presenza delle predette caratteristiche; 3) nel caso di specie resta ovviamente ferma la necessità, a seguito dell’entrata in vigore dei nuovi criteri di ammissibilità, di un riesame puntuale dei rifiuti pericolosi conferibili in base alla precedente autorizzazione, per eliminare quelli eventualmente non corrispondenti ai rigorosi criteri di accettabilità previsti dalla decisione 2003/33/CE e dall’art. 6 del DM 3 agosto 2005.