RIFIUTI / GIURISPRUDENZA
Si osserva che questa Corte ha avuto modo di affermare come, in materia di rifiuti, il committente e il direttore dei lavori non possano essere ritenuti responsabili, a titolo di concorso con l'appaltatore, per la raccolta e lo smaltimento abusivi dei rifiuti non pericolosi, connessi alla attivitā edificatoria: infatti, nessuna fonte legale, nč scaturente da norma extrapenale, nč da contratto, pone in capo a tali soggetti l'obbligo di garanzia in relazione all'interesse tutelato ed il correlato potere giuridico di impedire che l'appaltatore commetta il reato di abusiva gestione di rifiuti (ex plurimis Cass. 22/9/04, n. 40618).