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RIFIUTI / CONTRIBUTI

Entrerà in vigore il 1° giugno 2015 il nuovo Elenco europeo dei rifiuti, con i 'nuovi' (bèh di nuovo c'è ben poco) codici di identificazione dei rifiuti, affiancato dalla 'nuova' codifica delle caratteristiche di pericolo (qui invece le cose cambiano decisamente). Questo perchè a dicembre del 2014 sono state  pubblicate le nuove disposizioni comunitarie: Decisione 2014/955/Ue e Regolamento 1357/2014/Ue.
 
La prima, la decisione, ha modificato gli articoli 2 e 3 e i conseguenti allegati della 2000/532/CE riguardante l’elenco dei rifiuti pericolosi, e dunque ai sensi delle direttiva 2008/98/CE ha provveduto ad abrogare la direttiva 67/548/CE sull’attribuzione delle caratteristiche di pericolo sostituendola con il Regolamento CLP 1272/2008. Il Regolamento, contestualmente, ha modificato a sua volta l’allegato III della direttiva 2008/98/CE per adeguare le definizioni delle caratteristiche di pericolo, allineandole al regolamento (CE) n. 1272/2008, sostituendo i riferimenti alla direttiva 67/548/CEE e alla direttiva 1999/45/CE con riferimenti al primo. Introdotti, inoltre con il Regolmento 1342/2014/Ue, anche i valori per la pericolosità dei rifiuti contenenti POP (inquinanti organici persistenti) modificando il Reg. 850/2004/Ce. Per questo ultimo punto, l'entrata in vigore è stabilita per il 18 giugno ed impatta direttamente sull'ammissibilità in discarica in quanto i POP sono richiamati anche nel D.M. 27 settembre 2010. 
 
COSA CAMBIA
 
Viene abrogato il disequilibrato ed inapplicabile passaggio basato sul principio di precauzione introdotto con la L. 116/2015 che per i punti da 4 a 6 dell'All. D al dLgs 152/2006 risulterebbe in contrasto con il Regolamento comunitario 1357/2014. Inoltre,
 
per il Regolamento 1357/2014/Ue :
  • sono ridefinite alcune classi di pericolo
  • vengono introdotti nuovi criteri relativi all'attribuzione delle classi di pericolo 
  • vegono introdotti i codici di indicazione di pericolo che sostituiscono le frasi di rischio R
  • sono modificati i limiti di concetrazione per alcune classi
  • sono modificate le denominazioni e le definizioni delle caratteristiche di pericolo
con la Decisione 2014/955/Ue:
  • i riferimenti alla precedenti direttive 67/548/CE vegnono dirottati sul Regolamento UE 122/2008 anche conosciuto come regolamento CLP
  • viene introdotta la definizione di valore soglia (concentrazione al di sotto della quale la sostanze non deve essere presa in considerazione per il calcolo della pericolosità)
  • in caso di contrasto o utilizzo di motodi di prova o concentrazione di sostanze con differenti risultati prevalgono i risultati della prova
  • viene introdotto un limite chiaro per diossine, furani, pcb ed altri POP ai fini dell'assgnazione della pericolosità del rifiuto
EFFETTI DELLE MODIFICHE
 
C'è da dire che i due nuovi provvedimenti sono direttamente applicabili in tutti gli stati dell'Unione Europea e non c'è nessun bisogno di normative nazionali di recepimento, anzi, tutte le normative nazionali nulla potranno modificare rispetto alla disciplina comuniitaria e si dovranno limitare (come il D.M. in bozza previsto dal mistero dell'Ambiente in accordo con altri ministeri) a riordinare eventuali pastrocchi interni e/o a integrare quei punti che la normativa comunitaria ha lasciato a discrezione delle leggi nazionali (es. HP 9)
.
Di fatto i nuovi provvedimenti comunitari andranno ad incidere di certo :
  • sulla pericolosità dei rifiuti in quanto prevedono nuovi limiti e nuove classi di pericolo
  • sul valore delle attività analitiche eseguite prima dell'entrata i vigore del Regolmanto e della Decisione
  • sulle attività di registrazione effettuate prima dell'entrata in vigore delle nuove norme comuntarie, in quanto, si avranno di certo modifiche per i codici H/HP, per non parlare di quei rifiuti che da pericolosi potranno divenire non pericolosi e viceversa (es. per limiti diversi, utilizzo delle soglie, ecc.)
  • sulle attività di miscelazione già autorizzate e non
  • sul valore ed in generale sulla continuità delle autorizzazioni in essere
  • sul fascicolo riferito alle notifiche in ambito transfrontaliero
  • sulla identificazione dei rifiuti nei depositi temporanei
Per quanto attiene al sistri, in riferimento al alle scritture obbligatorie, si fa presente che in data 19 maggio è stata pubblicata una procedura (molto poco condivisibile) che suggeriamo di non usare - sopratutto di NON REPLICARE, per la documentazione amministrativa ad oggi in uso e cogente (registri e formulari cartacei) - che prevederebbe uno scarico fittizio per i rifiuti presi in carico sul registro cronologico prima del 1° giugno e una nuova (anche questa fittizia) presa in carico delle stesse quantità seguendo, in questo secondo caso, la nuova classificazione. A tal riguardo ricordiamo che ai sensi del vigente D.M. 52/2011all’art. 13 si dice che « i produttori di rifiuti  iscritti  inseriscono  nella  Scheda  - SISTRI le informazioni relative ai  rifiuti prodotti entro dieci giorni lavorativi dalla produzione  dei  rifiuti stessi e comunque prima della movimentazione degli stessi….» oppure per i gestori all’art. 16 « … entro due giorni lavorativi dalla  presa in carico  dei  rifiuti …» per non parlare dei dieci giorni degli intermediari, mentre, procedendo come indicato sul Manuale aggiornato tale prescrizione sarebbe disattesa; così come sarebbe disattesa per lo stesso motivo - in questo caso con sanzioni operative a differenza di quanto previsto per il sistri - la normativa per le annotazioni sui registri e formulari, ed inoltre scarico e carico 'fittizi' sarebbero difficilmente giustificabili !!.... purtroppo all'indecenza non c'è un limite
 
COSA CONVIENE FARE
 
E' scontato che per non avere sorprese sarebbe stato meglio azzerare tutti i depositi entro la fine di maggio per effettuare una nuova caratterizzazione partendo a giugno. E' anche vero che questa cosa non è sempre possibile per tipologia di ciclo produttivo, quantitativi da smaltire, ecc., peranto, per chi si troverà con rifiuti in carico al 1° giugno sarà consigliabile verificare quali di questi potrebbero aver subito modifiche a seguito dell'introduzione delle nuove metodologie utili a definire le caratteristiche di pericolo, come ad esempio per i:
- rifiuti individuati con caratteristche di pericolo H3,  H4,  H5,  H6,  H8,  H10,  H13 e  H15
- rifiuti aventi voci specchio con certificati di analisi 'vecchi' riportanti valori molto vicini ai nuovi limiti
- rifiuti spediti ad impianti in procedura semplificata o ordinaria (con prescrizioni analitiche) aventi voci specchio o pericolosi
- rifiuti contaminati da POP (diossine, furani, PCB)
- ecc.
quindi ripartire con le certificazioni analitiche (no rapporti di prova o classificazioni merceologiche o altre carte che assomigliano a certificati analitici ma che certificati non sono perchè firmati da biologi, igienisti, periti et similia) su rifiuti pericolosi assoluti (potrebbero essere sufficienti le schede di sicurezza aggiornate per l'identificazione delle HP) e rifiuti con voci specchio.
 
Per le registrazioni suggerirei di NON SEGUIRE la strada dello scarico e ri-carico fittizi (per i motivi già indicati in precedenza) ma utilizzare il campo annotazioni per indicare eventuali modifiche comprese quelle che determinerebbero un cambio con voce speculare
 
Verificare la posizione degli impianti utilizzati fino ad oggi per il recupero/smaltimento al fine di valutare come potrebbero incidere alcune modifiche apportate sull'individuazione dei propri rifiuti in relazione alle autorizzazioni dei gestori utilizzati o in caso di notifiche in ambito transfrontaliero
 
Rivedere la configurazione dei propri depositi temporanei anche in termini di identificazione e 'miscelazioni'
 
Per il sistri verificare che qualche rifiuto non pericoloso non sia divenuto pericoloso con le nuove impostazioni e richieda l'iscrizione al sistema di finto tracciabilità
 
 
SANZIONI
 
La fornitura di false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o uso di un certificato falso (o inesistente), è punito con l’art. 258 c.4 del D.Lgs 152/2006 con la reclusione fino a 2 anni. A tale illecito si fa riferimento anche nel d.Lgs 231 dove è prevista una sanzione da 150 a 250 quote (il valore di una quota è a discrezione del giudice e può andare da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00). Quindi la sanzione minima è di € 38.700,00 la massima è di € 387.250,00.
 
Sempre in previsione di quanto indicato all'art. 258:
  1. chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico è punito con l’art. 258 c.2 del D.Lgs 152/2006 con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 a € 15.500,00. Se il registro e' relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 15.500,00 a € 90.000, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.
  2.  chiunque  effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di  cui  all'articolo  193  ovvero  indica nel formulario stesso dati incompleti  o  inesatti  è  punito  con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 euro a € 9.300,00
Previste sanzioni 'alleggerite' nal caso in cui le altre scritture contabili tenute per legge consentano di ricostruire le informazioni dovute
 
Omettiamo di inserire altre sanzioni satellite e collegate a tali illeciti
 

 
Molto schematicamente riportiamo la nuova configurazione delle caratteristiche con l'attribuzione delle classi di pericolosità evidenziando in rosso tutte quelle classi che hanno modificato (passando da H ad HP) la propria configurazione e che dunque potrebbero generare differenze di attribuzione in fase di identificazione dei codici specchio ed in fase di attribuzione delle caratteristiche di pericolo

 

Caratteristiche di pericolo

Sostanze contenute nel rifiuto classificate con i seguenti codici di indicazione di pericolo definiti dal regolamento CLP
Criteri per l’attribuzione delle classi di pericolosità
HP1
Esplosivo
H200, H201, H202, H203, H204, H240, H241
Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP1 se la presenza di una sostanza, una miscela o un articolo indica che il rifiuto è esplosivo (valutare con metodo specifico Reg. 440/08)
HP2
Comburente
H270, H271, H272
Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP2 se la presenza di una sostanza indica che il rifiuto è comburente (valutare con metodo specifico Reg. 440/08)
HP3
Infiammabile
H220, H221, H222, H223, H224, H225, H226, H228
Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP3 se:
– rifiuto liquido infiammabile: rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità è inferiore a 60 °C oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è superiore a 55 °C e inferiore o pari a 75 °C;
– rifiuto solido e liquido piroforico infiammabile: rifiuto solido o liquido che, anche in piccole quantità, può infiammarsi in meno di cinque minuti quando entra in contatto con l’aria;
– rifiuto solido infiammabile: rifiuto solido facilmente infiammabile o che può provocare o favorire un incendio per sfregamento;
– rifiuto gassoso infiammabile: rifiuto gassoso che si infiamma a contatto con l’aria a 20 °C e a pressione normale di 101,3 kPa;
– rifiuto idroreattivo: rifiuto che, a contatto con l’acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose;
– altri rifiuti infiammabili:aerosol infiammabili, rifiuti autoriscaldanti infiammabili, perossidi organici infiammabili e rifiuti autoreattivi infiammabili.
HP4
Irritante – Irritazione cutanea e lesioni oculari
H314
Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP4 se la somma delle concentrazioni delle sostanze indicate con codice di pericolo H314 è ≥ 1 % e < 5 %
H318
Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP4 se la somma delle concentrazioni delle sostanze indicate con codice di pericolo H318 è ≥ 10 %
H315 e H319
Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP4 se la somma delle concentrazioni delle sostanze indicate con i codici di pericolo H315 e H319 è ≥ 20 %
HP5
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione
H370
Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP5 se la concentrazione di una delle sostanze indicate con codice di pericolo H370 è ≥ 1 %
H371
Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP5 se la concentrazione di una delle sostanze indicate con codice di pericolo H371 è ≥ 10 %
H335
Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP5 se la concentrazione di una delle sostanze indicate con codice di pericolo H335 è ≥ 20 %
H372
Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP5 se la concentrazione di una delle sostanze indicate con codice di pericolo H372 è ≥ 1 %
H373
Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP5 se la concentrazione di una delle sostanze indicate con codice di pericolo H373 è ≥ 10 %
H304
Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP5 se la somma delle concentrazioni delle sostanze indicate con codice di pericolo H304 è ≥ 10 % e se la viscosità cinematica totale (a 40 °C) non è superiore a 20,5 mm2/s.
HP6
Tossicità acuta
H300 Acute Tox 1 (oral)
Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP6 se la somma delle concentrazioni delle sostanze indicate con codice di pericolo H300 Acute Tox 1 (oral) è ≥ 0,1 %
H300 Acute Tox 2 (oral)
Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP6 se la somma delle concentrazioni delle sostanze indicate con codice di pericolo H300 Acute Tox 2 (oral) è ≥ 0,25 %
H301 Acute Tox 3 (oral)
Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP6 se la somma delle concentrazioni delle sostanze indicate con codice di pericolo H301 Acute Tox 3 (oral) è ≥ 5 %
H302 Acute Tox 4 (oral)
Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP6 se la somma delle concentrazioni delle sostanze indicate con codice di pericolo H302 Acute Tox 4 (oral) è ≥ 25 %
H310 Acute Tox 1 (dermal)
Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP6 se la somma delle concentrazioni delle sostanze indicate con codice di pericolo H310 Acute Tox 1 (dermal) è ≥ 0,25 %
H310 Acute Tox 2 (dermal)
Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP6 se la somma delle concentrazioni delle sostanze indicate con codice di pericolo H310 Acute Tox 2 (dermal) è ≥ 2,5 %
H311 Acute Tox 3 (dermal)
Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP6 se la somma delle concentrazioni delle sostanze indicate con codice di pericolo H311 Acute Tox 3 (dermal) è ≥ 15 %
H312 Acute Tox 4 (dermal)
Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP6 se la somma delle concentrazioni delle sostanze indicate con codice di pericolo H312 Acute Tox 4 (dermal) è ≥ 55 %
H330 Acute Tox 1 (Inhal)
Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP6 se la somma delle concentrazioni delle sostanze indicate con codice di pericolo H330 Acute Tox 1 (inhal) è ≥ 0,1 %
H330 Acute Tox 2 (Inhal)
Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP6 se la somma delle concentrazioni delle sostanze indicate con codice di pericolo H330 Acute Tox 2 (inhal) è ≥ 0,5 %
H331 Acute Tox 3 (Inhal)
Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP6 se la somma delle concentrazioni delle sostanze indicate con codice di pericolo H331 Acute Tox 3 (inhal) è ≥ 3,5 %
H332 Acute Tox 4 (Inhal)
Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP6 se la somma delle concentrazioni delle sostanze indicate con codice di pericolo H332 Acute Tox 4 (inhal) è ≥ 22,5 %
HP7
Cancerogeno
H350
Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP7 se la concentrazione di una delle sostanze indicate con codice di pericolo H350 è ≥ 0,1 %
H351
Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP7 se la concentrazione di una delle sostanze indicate con codice di pericolo H351 è ≥ 1 %
HP8
Corrosivo
H314
Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP8 se la somma delle concentrazioni delle sostanze indicate con codice di pericolo H314 è ≥ 5 %
HP9
Infettivo
L’attribuzione della caratteristica di pericolo HP9 è valutata in base alle norme stabilite nei documenti di riferimento o nella legislazione degli Stati membri.
HP10
Tossico per la riproduzione
H360
Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP10 se la concentrazione di una delle sostanze indicate con codice di pericolo H360 è ≥ 0,3 %
H361
Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP10 se la concentrazione di una delle sostanze indicate con codice di pericolo H361 è ≥ 3 %
HP11
Mutageno
H340
Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP11 se la concentrazione di una delle sostanze indicate con codice di pericolo H340 è ≥ 0,1 %
H341
Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP11 se la concentrazione di una delle sostanze indicate con codice di pericolo H341 è ≥ 1 %
HP12
Liberazione di gas a tossicità acuta
EUH029, EUH031 e EUH032
Il rifiuto è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 12 in base ai metodi di prova o alle linee guida
HP13
Sensibilizzante
H317, H334
Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP13 se la concentrazione di una delle sostanze indicate con codici di pericolo H17 o H334 è ≥ 10 %
HP14*
Ecotossico
L’attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 è effettuata secondo i criteri stabiliti nell’allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio.
HP15
Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente
H205, EUH001, EUH019, EUH044
Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP15 se contiene una o più sostanze contrassegnate con codice di pericolo H205 o con una delle informazioni supplementari EUH001, EUH019, o EUH044

* ancora problemi sulla caratteristica di pericolo H14 in quanto il Regolamento 1357/2014 rinvia all'Allegato VI della Direttiva 67/548 ma la stessa dal primo giugno è stata abrogata, tuttavia la natura statica del rinvio (aggiornato al 28° aeguamento) rende vigente tale passaggio nonostante l'abrogazione di tale direttiva (Cass. Sez. Unite 26268/2013)