Con il D.M. n. 141/2015 nessun obbligo per gli impianti di combustione facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica compresa tra i 50 e i 300 MW alimentati esclusivamente a gas naturale che tuttavia dovranno effettuare la verificare la sussistenza di tale obbligo entro 3 mesi all'entrata in vigore del provvedimento.
E' fatta salva la facoltà, per i gestori, di presentare la relazione di riferimento in luogo degli esiti della procedura per la verifica della sussistenza dell’obbligo di presentazione della stessa entro la tempistica di cui all’art. 4, comma 1, D.M. n. 272/2014.