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RIFIUTI / LEGGI E NORME

I rifiuti, ad eccezione dell'amianto, nella fase di raccolta, non dovranno essere movimentati, ma andranno perimetrati adeguatamente con nastro segnaletico. La ditta specializzata dovrà presentare comunicazione all'AUSL competente per territorio e rimuovere il materiale, a cui è attribuito il codice CER 17.06.05*, entro le successive 24 ore, in parziale deroga all'art. 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il rifiuto residuato dallo scarto dell'amianto, sottoposto ad eventuale separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 ed è gestito secondo le indicazioni di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 391/2016

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