RIFIUTI / GIURISPRUDENZA
la Corte territoriale nel riconoscere, correttamente, quanto dedotto nell'atto impugnato dal difensore, ovvero, che - in tema di rifiuti - il produttore possa alternativamente e facoltativamente adeguarsi al criterio quantitativo o a quello temporale, ovvero, possa conservare i rifiuti per non pił di tre mesi in qualsiasi quantitą, oppure possa conservarli per un anno purchč non raggiungano (anche con riferimento ai rifiuti pericolosi) i limiti volumetrici previsti dalla norma di riferimento (D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, lett. bb), ha, nondimeno, tenuto conto dell'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui l'inosservanza anche di una sola delle condizioni previste e imposte per il deposito temporaneo, trasforma, automaticamente, l'attivitą oggetto del deposito in illecita gestione dei rifiuti o in abbandono degli stessi, e pertanto, in una condotta a rilevanza penal.