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RIFIUTI / GIURISPRUDENZA

La questione principale risolta con la controversia consiste nello stabilire che il recupero ambientale di una cava, abbandonata o dismessa, di roccia calcarea - da eseguire utilizzando rifiuti non pericolosi (fanghi derivanti dalla lavorazione di marmi) - non può essere attuato con procedura semplificata, come prevede l’art. 5 del d. m. 5 febbraio 1998, poichè il riempimento della cava anzidetta con rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione - ex art. 10, comma 3, del d. lgs. n. 117/08 - rientra nelle disposizioni di cui al d. lgs. n. 36 del 2003, relativo alle discariche di rifiuti