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RIFIUTI / CONTRIBUTI

L'articolo 35 del D.lgs. 49/2014 prevede che il Comitato di vigilanza raccoglie, esclusivamente in formato elettronico, i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato che i produttori sono tenuti a comunicare al Registro nazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 6 e calcola, sulla base di tali dati, le rispettive quote di mercato dei produttori.

Il Comitato di vigilanza e controllo ha approvato le quote 2015, calcolata a partire dai dati comunicati nel 2016, nella seduta del 16 settembre 2016. L'avviso di avvenuta elaborazione delle quote è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 2016.

Le imprese possono consultare la propria quota di mercato dall'area riservata accessibile dal sito www.registroaee.it con la firma digitale del legale rappresentante o di un soggetto precedentemente delegato, dalla funzione Quote e tariffe.

La Guida Tecnica ha la finalità di illustrare le novità riguardanti l’applicazione, la dichiarazione e l’esenzione del contributo ambientale CONAI per consentire alle aziende di valutare gli effetti sulle procedure gestionali e sui sistemi informativi in uso.

Nel corso del 2015 sono stati condivisi i tre Criteri Guida per la diversificazione contributiva:

  •     la selezionabilità,
  •     la riciclabilità,
  •     il circuito di destinazione prevalente dell’imballaggio quando diventa rifiuto.

Il circuito di destinazione può essere “Domestico” o “Commercio & Industria”. Rientrano negli imballaggi del circuito “Domestico” anche quelli da “Commercio & Industria” sistematicamente assimilati ai rifiuti urbani.

Attraverso l’applicazione dei Criteri Guida sono state definite tre categorie di imballaggi in plastica:

  •     imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito “Commercio & Industria”;
  •     imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito “Domestico”;
  •     imballaggi non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali

Godranno di un’agevolazione sul Contributo Ambientale gli imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito “Domestico” e di un’agevolazione maggiore quelli selezionabili e riciclabili da circuito “Commercio & Industria”. Pagheranno un Contributo più alto gli imballaggi che presentano maggiori difficoltà nella gestione del fine vita/nuova vita.

fonte: conai.org

Il testo del d.d.legge n. 2290  “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”  contiene una serie di misure che semplificano identificazione, requisiti, procedure - in qualità di non rifiuti - in materia di eccedenze (farmaci e prodotti alimentari, agricoli e agroalimentari che per motivi diversi non possono essere venduti ed escono dai circuiti commerciali pur essendo ancora buoni e igienicamente salubri per il consumo umano) e agevola la loro donazione.

Tra le altre novità di questa legge, anche la possibilità di distribuire beni confiscati, cosa che già avviene ma a discrezione dei magistrati. Inoltre, le associazioni di volontariato, accordandosi con l’imprenditore agricolo, potranno recuperare i prodotti che rimangono a terra durante la raccolta. Inoltre tale legge Gadda aggiunge alle Onlus tutti gli enti pubblici e privati non profit che “promuovono e realizzano attività di interesse generale anche mediante lo scambio di beni e servizi di utilità sociale (…)”.

La modalità di cessione delle eccedenze da parte di operatori del settore dovrà essere gratuita e destinata alle persone indigenti. Chi dona potrà fare una dichiarazione consuntiva a fine mese (mentre fino a che non è operativa questa legge va fatta 5 giorni prima della cessione NdR) . Per un quantitativo inferiore al valore di 15.000 euro di cibo donato non è più prevista alcuna dichiarazione. La legge Gadda darà facoltà ai Comuni di applicare coefficienti di riduzione della tassa sui rifiuti proporzionale per soggetti non domestici.

In data 6 luglio 2016 approvato il D.D.L. recante “Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale". All’art. 41 del provvedimento vegono appostate modifiche all’art. 185 del D.Lgs. 152/2006 laddove si stabilisce che sfalci e delle potature saranno espressamente classificabili come non rifiuti quando provengano “da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali” nonché “da attività agricole e agro-industriali”.

In particolare con la sostituzione della lettera f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all’articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Rimaniamo in attesa della pubblicazione

AlmavivA e TIM, con Agriconsulting, si sono aggiudicate la gara per il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) indetta da Consip per conto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. La convenzione, del valore massimo di 260 milioni di euro, prevede l’affidamento in concessione per cinque anni, estensibili fino a sette, del Sistema che consente l'informatizzazione della tracciabilità dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani della Regione Campania.

Dal comunicato TIM pare che "....  la proposta progettuale presentata dal raggruppamento temporaneo d’impresa  ha ottenuto il massimo punteggio tecnico e si caratterizza per la semplicità e velocità del sistema: grazie all’utilizzo di interfacce di facile accesso tramite smartphone ed app, sarà possibile una migliore esperienza d’uso anche al fine di ampliare il bacino degli utilizzatori dei servizi, stimato in una platea potenziale di 600.000 operatori..."  dichiara inoltre Antonio Amati, direttore generale divisione IT AlmavivA che sarà " ..prevista la realizzazione di un Marketplace, un luogo dove far confluire domanda e offerta, in grado di incrementare il riutilizzo dei rifiuti che rinascono materia prima”

 

Arrivano sul portale Sistri nuove guide aggiornate per i produttori e i gestori dei rifiuti e le indicazioni da seguire con riferimento a quattro casi d'uso.

  1. microraccolta,
  2. la gestione dei rifiuti respinti,
  3. il trasporto intermodale,
  4. il trasporto transfrontaliero.

Nessuna evidenza dell'approvazione ed autorizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sul sito

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Tra pochi gioni per smaltire i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sarà più semplice.

Ricordiamo che all’uno-contro-uno di qualche giorno fa si aggiungerà l’uno-contro-zero.quindi si passerà dalla possibilità di smaltirel vecchio solo l'acquisto del nuovo, alla possibilità di disfarsi del piccolo elettrodomestico direttamente presso un esercizio commerciale, senza l’obbligo di dover procedere all’acquisto di un prodotto analogo.

Secondo quanto prescritto dalla legge (decreto 31 maggio 2016, n. 121), a dover ritirare e smaltire il vecchio elettrodomestico saranno i distributori con una superficie di vendita di almeno 400 metri quadrati e che, quindi, con l’entrata in vigore dell’uno-contro-zero, non potranno più imporre all’utente un nuovo acquisto.

Apposito articolo dedicato ai 'distributori on line' che si potranno avvalere, del luogo di ritiro e del luogo di  deposito  preliminare  alla  raccolta gia' allestito da un altro  distributore che non operi mediante tecniche di comunicazione a distanza. Punto decisamente da chiarire.

Ricordiamo che la mancata applicazione del provvedimento, dunque il distributore che indebitamente non ritira, a titolo gratuito, un'AEE è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 400, per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso.

Prevediamo che non pochi problemi perchè il decreto entra in vigore il 22/07/2016

 

Il Ministero dell'Ambiente invia alla Commissione UE lo schema di decreto concernente: “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottopr ...

Il documento si propone quale strumento di supporto  informativo  ai  soggetti,  obbligati o che aderiscono su base volontaria, interessati dall’iscrizione al SISTRI ed alla gestione  del  proprio  fascicolo azienda.

Le procedure contenute nel documento si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale del 30 marzo 2016 n. 78 “ Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell’articolo 188 bis, comma 4 bis, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ” (di seguito Regolamento).

Il manuale è redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 comma 2 del Regolamento.

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L'indagine, condotta nell’esercizio delle attribuzioni che l’ordinamento intesta alla Corte dei conti, riguarda la gestione amministrativa della vicenda, oggetto di numerose interrogazioni parlamentari. Essa ripercorre le fasi dell’attuazione e del funzionamento del Sistri, attraverso l’esame dell’esercizio delle competenze attribuite alle istituzioni interessate, videnziando
le criticità,  riconducibili alle modalità della  gestione e  al  susseguirsi  dei  numerosi  interventi normativi, che hanno alterato ripetutamente l’operatività  del  sistema  e inciso sul sinallagma contrattuale tra l’amministrazione e la società concessionaria del servizio di tracciamento informatico dei rifiuti.

Valutazione assolutamente positiva (e non condivisibile) da parte della Corte che sembra non approfondire tutte quelle anomalie tecniche e giudiziarie, che hanno avvolto la vicenda nel corso degli anni creando di fatto una nuova imposta (nemmeno una tassa) occulta per la filiera italiana dei rifiuti.

Audizione del comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, Vincenzo Melone

... lascio a Voi ogni personale considerazione sulla qualità e i contenuti di questa audizione (ndr)

fonte: radioradicale.it

Lo schema di decreto in argomento è stato predisposto in attuazione dell’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, recante le norme di attuazione della direttiva 2013/29/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici, e che prevede che “con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, prevedendo anche una disciplina specifica per la raccolta e lo smaltimento dei prodotti scaduti"

Il Manuale è documento di orientamento proposto dalla Commissione europea per aiutare le autorità pubbliche acquistare beni e servizi con un minor impatto ambientale. E 'anche un utile riferimento per i responsabili delle aziende che rispondono agl appalti verdi pubblici e/o privati.

Il Manuale , che potrebbe esser molto utile sopratutto alla luce del nuovo codice appalti, comprende:

  •   una guida sulle su aspetti ambientali che possono essere inclusi in ogni fase del processo di approvvigionamento nel quadro giuridico dell'Unione europea (adottato nel 2014)
  •   Esempi pratici tratti dalle amministrazioni aggiudicatrici negli Stati membri dell'UE
  •   Settori specifici relativi al GPP per gli edifici, cibo e servizi di catering, mezzi di trasporto su strada e prodotti che consumano energia.

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A seguito di una richiesta di chiarimenti presentata dall'ANCE, l'ISPRA torna sui contenuti delle istruzioni aggiuntive per la compilazione del Mud, pubblicate dall'Ispra il 2 marzo 2016, nella parte in cui stabiliscono l'esclusioni dalla presentazione de ...

Arriva sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016 il comunicato della Corte di Cassazione con cui si annuncia la richiesta di referendum abrogativo dell’art. 35, commi 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9 del D.L. n. 133/2014 (c.d. Decreto Sblocca Italia, convertito in L. n. 164/2014), in tema di impianti di incenerimento di rifiuti.

Ricordiamo che con l'articolo 35 si scavalca l’art. 117 della Costituzione in merito ai poteri di programmazione e gestione delle Regioni - in alcuni casi assolutamente incapaci di intendere e di volere in materia di rifiuti - affermando una priorità per questi “impianti strategici di interesse nazionale”, di fatto sottratti alle previsioni dei Piani Regionali di gestione rifiuti. Previsto un D.P.C.M. che individui la capacità complessiva di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati degli impianti di incenerimento, nonché gli impianti di incenerimento con recupero energetico da realizzare per coprire il fabbisogno residuo, nella bozza approvata in conferenza Stato-regioni sono 54 gli impianti che diventeranno di interesse strategico nazionale, di cui 14 di nuova costruzione.

Il 9 e 10 aprile partiranno i banchetti per raccogliere le 500.000 firme necessarie per andare poi a referendum solo nel 2017.

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