Consulenza gestionale e legale

ricerca
ricerca

rifiuti
acqua
rumore
aria
suolo
adr
tecniche di controllo e sanzioni
certificazione ambientale

TECNICHE CONTROLLO E SANZIONI / GIURISPRUDENZA

Per l'affermazione della scusabilità dell'ignoranza, occorre, cioè, che da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale, l'agente abbia tratto il convincimento dell ...

Preliminarmente deve valutarsi l'ammissibilità della produzione documentale allegata al ricorso in cassazione (documenti sub 1 e 2). I documenti non sono stati sottoposti al tribunale del riesame, questo emerge dalla lettura del provvedimento e dal ricorso in cassazione. Nessun rilievo è stato mosso sul titolo abilitativo davanti ai giudici del riesame. Nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano nuova prova e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito.

La sentenza relativa a 8 formulari privi dell’indicazione della quantità dei rifiuti trasportati trasferisce alla Corte la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui non prevede la possibilità del cumulo giuridico delle sanzioni , anche per gli illeciti amministrativi diversi dalle violazioni di norme in materia previdenziale ed assi stenziale. Il Collegio evidenza che la questione risulta inammissibile poiché un intervento come quello invocato dal rimettente deve ritenersi precluso dalla discrezionalità del legislatore nel configurare il trattamento sanzionatorio per il concorso tra plurime violazioni, nonché per l’assenza di soluzioni costituzionalmente obbligate (ordinanze n. 280 del 1999; n. 23 del 1995; n. 468 del 1989). Dunque, 8 formulari privi dell’indicazione della quantità, le sanzioni amministrative applicabili sono altrettante (otto).

Secondo la Cassazione il disposto del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 193 sotto la rubrica "Trasporto dei rifiuti" prevede, al comma 5, che "Fatto salvo quanto previsto per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani nel territorio della regione Campania, tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)...  effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno".

Ma non solo perchè, sempre secondo il Colegio l'art. 258, comma 4, contempla una sanzione amministrativa pecuniaria per le "imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188 bis, comma 2, lett. a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'art. 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti", limitando la rilevanza penale alla sola condotta di "chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto"

Non è corretto. Il comma 5 dell'art. 193, applicabile al caso di specie, prescrive un passaggio diverso che nulla a che vedere:  "La  disciplina  di  carattere  nazionale  relativa  al  presente articolo e' definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanarsi entro sessanta  giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto.  Sino all'emanazione del  predetto  decreto  continuano  ad  applicarsi  le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145.". Stessa sorte per l'art. 258.

Ricordiamo che a seguito della megasupercazzola - per i più colti anche combinato disposto -  generata dall'art. 28 comma 2 del DM 52/2011 e art. 39 comma 2-bis del D. Lgs. 205/2010, così come introdotta dall'art. 4 comma 2 lett. b) del Dl.Lgs. 121/2011, e poi ripresa dall'art. 11, comma 3-bis del DL 101/2013, poi convertito dalla L 125/2013,  ancora modificato dal Decreto-Legge 30 dicembre 2015, n. 210 (c.d. “Decreto Milleproroghe”) "Fino al 31 dicembre 2016 al fine di consentire la tenuta in modalita' elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche' l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le relative sanzioni. [...]"

Va inoltre evidenziato che parte dell'art. 193 così come erroneamente richiamato nella sentenza - relativamente ai trasporti ritenuti occasionali se effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno e non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno - incide su alcuni passagi della motivazione della sentenza stessa (!) laddove il Giudice, prendendo in considerazione la novella così come modificata post 205/2010, ricorda che il ".. quantitativo sicuramente eccedente quello massimo annuale definito dalla legge come trasporto occasionale e sporadico per chi è produttore di rifiuti, ...".

Mentre l'art. 279 sanziona in via amministrativa soltanto l'omessa comunicazione della modifica non sostanziale la violazione (art. 256, comma 4) contestata e ritenuta dal giudice di merito (sia pure con un'immutazione della norma applicabile che non però ...

Invero, a proposito del ruolo di P.G., con un ragionamento esente da vizi logici, la sentenza impugnata ne ha ampiamente giustificato la funzione, spiegandola con la carica di socio accomandante e col fatto che egli, che pacificamente colà lavorava, si sarebbe comunque dovuto accertare che l'utilizzazione del sito avvenisse nel rispetto della legalità. E se è vero che, in materia di rifiuti, la responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell'evento lesivo, che l'agente può assumere solo ove compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti, è altrettanto vero che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha indicato l'esistenza di una cogestione di fatto, con il padre e con il fratello, della discarica abusiva, che rende la condotta oggettivamente commissiva.

Non può, ad avviso del Collegio, rinvenirsi un'ipotesi di deposito incontrollato considerato anche che lo smaltimento a mezzo ditta autorizzata effettuato dall'imputato dopo il controllo effettuato dalla polizia giudiziaria, era, verosimilmente una diretta conseguenza considerate anche le condizioni in cui i contenitori vennero rinvenuti dagli agenti operanti e che, come si è detto, nella sentenza di primo grado vengono descritti come lacerati dalla prolungata esposizione agli agenti atmosferici; tutti sintomi evidenti di una condotta tipica di abbandono caratterizzata dal mero disinteresse del detentore del rifiuti dopo la collocazione nel luogo in cui gli stessi vennero poi ritrovati, secondo quanto ritenuto in fatto dai giudici del merito, sei anni dopo

L'annullamento con rinvio della sentenza di condanna per la verifica della sussistenza dell'art. 131 bis c.p., impedisce l'applicabilità nel giudizio di rinvio della causa di estinzione del reato per prescrizione e, fermo restando l'accertamento della responsabilità penale, la statuizione di condanna rimane sospesa al verificarsi di una condizione costituita dall'applicabilità o meno della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto.

E' incorsa in violazione di legge, come denunciato dai ricorrenti, la Corte di Appello di Trieste non revocando l'ordine di rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi, a spese degli imputati, mediante bonifica dalle sostanze contaminanti derivanti dal deposito di materiali non inerti, avendo dichiarato, per maturata prescrizione, l'estinzione del reato di cui al capo a), ed essendo così venuta meno la condanna giustificante la sanzione, sicchè la sentenza impugnata merita di essere annullata senza rinvio, limitatamente a tale omessa revoca, che va invece disposta.

Il soggetto che abbia "commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonchè nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate".... presuppone che possono essere oggetto di valutazione anche condotte prese in considerazione nell'ambito del medesimo procedimento, il che amplia ulteriormente il numero di casi in cui il comportamento può ritenersi abituale, considerata anche la ridondanza dell'ulteriore richiamo alle "condotte plurime, abituali e reiterate"

Va nuovamente affermato che il formulario di identificazione dei rifiuti (Fir) non ha alcun valore certificativo della natura e composizione del rifiuto trasportato, trattandosi di documento recante una mera attestazione del privato, avente dunque natura ...

Va considerato che la condotta illecita ha avuto ad oggetto un consistente quantitativo di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, rinvenuti sul terreno, senza alcun sistema di protezione o contenimento ed esposti ad agenti atmosferici (come descritti nel capo di imputazione), quantitativo che il giudice di prime cure non ha esitato a definire "la gigantesca e straordinaria mole di rifiuti" (ed anche "smisurata quantità"), prodotta a seguito di "un'attività duratura e ripetuta nel tempo", considerazione che aveva giustificato una dosimetria sanzionatoria discostata dal minimo edittale. Il medesimo giudizio è stato confermato anche nella sentenza impugnata, con evidente impossibilità di qualificare la condotta delittuosa come accertata un fatto di particolare tenuità ex art. 131 bis c.p., come tale non punibile.

Nel nostro sistema penale una condotta omissiva può dar luogo a responsabilità solo nel caso in cui ricorrano gli estremi dell'art. 40 c.p. , comma 2, e cioè quando il soggetto abbia l'obbligo giuridico di impedire l'evento. Peraltro, un comportamento meramente omissivo non è di per sè sufficiente ad integrare la fattispecie del concorso nel fatto illecito altrui

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perchè, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione

Nel caso di specie i giudici hanno richiamato il contenuto del processo verbale di sequestro e non hanno sviluppato alcuna argomentazione sufficiente a rendere evidente le ragioni per le quali il deposito non potesse essere qualificato quale deposito temp ...

prima pagina pagina precedente
pagina successiva ultima pagina